DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 2002, n. 250 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, concernente criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale

Coming into Force23 Novembre 2002
Enactment Date23 Settembre 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/11/08/002G0282/ORIGINAL
Published date08 Novembre 2002
Official Gazette PublicationGU n.262 del 08-11-2002
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 maggio 2002;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

    1. all'articolo 3 il comma 4 e' sostituito dal seguente:

      "4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b) e c), mediante distinte dichiarazioni del legale rappresentante, degli amministratori e del responsabile tecnico della gestione dell'intervento; quanto alle lettere d) ed f) con dichiarazione del legale rappresentante; quanto alla lettera e) con dichiarazione del legale rappresentante relativa allefinalita' statutarie; quanto alla lettera g), con dichiarazione del responsabile tecnico relativa alle iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attivita', ai titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, alla struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, al numero e ai requisiti professionali dei dipendenti; quanto alla lettera h), con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alla situazione reddituale o economica, l'amministrazione puo' richiedere prima del conferimento del contributo la prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa.";

    2. dopo il comma 4 dell'articolo 3 e' aggiunto il seguente:

      "4-bis. Le sottoscrizioni di tutte le dichiarazioni sopra specificate non sono soggette ad autenticazione, se presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.";

    3. all'articolo 5, comma 1, le parole da: "entro il 31 maggio antecedente" a: "di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo antecedente, lo schema del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille, di cui all'articolo 1. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza."; d) dopo il comma 1, dell'articolo 5 e' inserito il seguente:

      "1-bis. Sono escluse le richieste, pervenute entro il termine di cui al comma 1, sprovviste della relazione tecnica di cui all'allegato B e, per i soggetti giuridici privati, delle attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi.";

    4. l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

      "Art. 6 (Documentazione degli interventi). - 1. Le domande devono essere presentate in duplice copia, di cui una sola in bollo, secondo il modello riportato nell'allegato A, e corredate dalla relazione tecnica e relativa documentazione di cui all'allegato B. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.";

    5. al comma 2 dell'articolo 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine i soggetti destinatari dei contributi presentano, tempestivamente, ai Ministeri competenti, una relazione analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorieta' resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento.";

    6. dopo il comma 2 dell'articolo 8 e' inserito il seguente:

      "2-bis. A conclusione degli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero delle opere relative a interventi per calamita' naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale.";

    7. dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

      "Art. 8-bis (Revoca del conferimento). - 1. Decorsi diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento senza che sia intervenuto da parte del soggetto beneficiario un formale atto contrattuale o concessorio per la realizzazione del intervento finanziato, l'amministrazione competente per la verifica del progetto, provvede ad assegnare un termine massimo di...

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