DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1987, n. 33 - Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi

Coming into Force20 Febbraio 1987
Published date19 Febbraio 1987
Enactment Date13 Febbraio 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/02/19/087U0033/CONSOLIDATED/19990930
Official Gazette PublicationGU n.41 del 19-02-1987
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 dell'accordo di modificazioni del Concordato Lateranense con la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, e ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121;

Visto l'art. 75 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi;

Visto il testo predisposto dalla commissione per il regolamento di attuazione della legge sugli enti e beni ecclesiastici, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. E' approvato l'accluso regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

  2. Le disposizioni del predetto regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 febbraio 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei

Ministri Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 febbraio 1987

Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 22

Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n 222

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1985, N. 222, RECANTE DISPOSIZIONI SUGLI ENTI E BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA E PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO IN SERVIZIO NELLE DIOCESI

Art 1
  1. Nel presente regolamento l'espressione legge senza specificazioni indica la legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art 2
  1. La domanda di riconoscimento prevista dall'art. 3 della legge e' diretta al Ministro dell'interno ed e' presentata alla prefettura della provincia in cui l'ente ha sede. In essa devono essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell'ente, la sede e la persona che lo rappresenta.

  2. Alla domanda sono allegati:

    1. il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell'ente o copia autentica di esso;

    2. le norme statutarie relative alla struttura dell'ente ed ai controlli canonici cui e' soggetto, salvo che tali elementi risultino da disposizioni del codice di diritto canonico specificamente indicate nella domanda;

    3. i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento;

    4. i documenti da cui risulti il fine dell'ente, salvo che si tratti di enti di cui all'art. 2, comma primo, della legge;

    5. la documentazione relativa agli elementi da indicare nel registro delle persone giuridiche.

  3. L'atto di assenso, prescritto dagli articoli 3, 8 e 9 della legge, puo' essere allegato alla domanda o scritto in calce alla medesima.

Art 2

((1. La domanda di riconoscimento prevista dall'articolo 3 della Legge e' diretta al Ministro dell'interno ed e' presentata alla prefettura della provincia in cui l'ente ha sede. In essa devono essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell'ente, la sede e la persona che lo rappresenta.

  1. Alla domanda sono allegati:

    1. il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell'ente o copia autentica di esso;

    2. i documenti da cui risulti il fine dell'ente e le norme statutarie relative alla sua struttura salvo che si tratti di enti di cui all'articolo 2, comma primo, della legge;

    3. i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento.

  2. L'atto di assenso, prescritto dagli articoli 3, 8 e 9 della legge, puo' essere allegato alla domanda o scritto in calce alla medesima.))

Art 3
  1. Il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi primo e secondo, 11 e 12 della legge e' documentato allegando alla domanda gli attestati della Santa Sede o di altra autorita' ecclesiastica competente, salvo che si tratti di requisiti risultanti in modo certo da altro documento allegato.

  2. Alla domanda di riconoscimento degli enti di cui agli articoli 8, 11 e 12 della legge sono allegati i documenti comprovanti i mezzi per lo svolgimento dell'attivita' dell'ente; per gli istituti religiosi di diritto diocesano e' altresi' allegata alla domanda una relazione sulla situazione economico-finanziaria e sull'attivita' svolta nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di esistenza dell'ente.

  3. Alla domanda di riconoscimento delle societa' di vita apostolica e delle associazioni pubbliche di fedeli e' allegata una relazione sulla diffusione dell'ente e delle sue attivita'.

Art 4
  1. Il prefetto istruisce la domanda di riconoscimento e acquisisce, se necessario, ulteriori elementi rivolgendo diretta richiesta all'ente, all'autorita' ecclesiastica o ad organi della pubblica amministrazione, anche se abbiano sede nel territorio di altra provincia; trasmette quindi gli atti con il proprio parere al Ministro dell'interno, dando contestuale notizia agli interessati dell'avvenuta trasmissione.

  2. Il prefetto territorialmente non competente che riceve la domanda di riconoscimento la trasmette, per gli adempimenti di cui al comma 1, al prefetto competente, dandone notizia agli interessati.

Art 5
  1. Il decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento della personalita' giuridica o il provvedimento di non accoglimento della domanda e' comunicato al rappresentante dell'ente e all'autorita' ecclesiastica che ha chiesto il riconoscimento o vi ha dato l'assenso.

Art 6
  1. La domanda di riconoscimento delle associazioni di cui all'art. 10 della legge e' presentata all'autorita' statale o regionale competente per il riconoscimento, corredata dai documenti richiesti dalle leggi civili per il riconoscimento delle persone giuridiche.

  2. Alla domanda e' altresi' allegato l'atto di costituzione o approvazione dell'autorita' ecclesiastica dal quale risultino anche i poteri dell'autorita' medesima in ordine agli organi statutari.

  3. Per l'assenso dell'autorita' ecclesiastica si applica la disposizione dell'art. 2, comma 3.

Art 7
  1. La domanda di revoca del riconoscimento civile di un capitolo cattedrale o collegiale a norma dell'art. 14, comma primo, della legge e' presentata, rispettivamente dalla Santa Sede o dal vescovo diocesano, al Ministro dell'interno, con l'indicazione dei motivi che giustificano la richiesta e della destinazione che l'autorita' ecclesiastica intende dare ai beni del capitolo.

  2. La domanda di revoca tiene luogo del provvedimento ecclesiastico di cui all'art. 20, comma terzo, della legge.

  3. Il provvedimento e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio di Stato.

Art 8
  1. L'ente ecclesiastico che svolge attivita' per le quali sia prescritta dalle leggi tributarie la tenuta di scritture contabili deve osservare le norme circa tali scritture relative alle specifiche attivita' esercitate.

Art 9
  1. La domanda per ottenere l'autorizzazione ad acquistare immobili o ad accettare donazioni o eredita' o a conseguire legati e' accompagnata:

    1. dal certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risultino l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, le generalita' del legale rappresentante nonche' l'esistenza di eventuali limitazioni del potere di rappresentanza;

    2. dalla deliberazione, del competente organo dell'ente relativa all'acquisto qualora tale organo sia diverso dal legale rappresentante;

    3. dal contratto relativo all'acquisto o dall'atto pubblico contenente la dichiarazione del donante, ovvero dal verbale di pubblicazione del testamento;

    4. dalla perizia giurata descrittiva ed estimativa dei beni;

    5. dalla indicazione delle somme di denaro e dall'elenco dei beni mobili oggetto della donazione, dell'eredita' o del legato;

    6. dall'autorizzazione della competente autorita' ecclesiastica ove prescritta;

    7. da ogni altro elemento utile a documentare l'opportunita' dell'acquisto e la destinazione dei beni.

  2. Nell'istruire la domanda a termini delle leggi civili il prefetto acquisisce le informazioni e gli elementi ritenuti opportuni nonche' il parere dei competenti uffici tecnici erariali e, ove occorra, di altri uffici tecnici dello Stato in ordine al valore dei beni rivolgendo diretta richiesta agli organi della pubblica amministrazione, anche se abbiano sede nel territorio di altra provincia.

  3. I pareri di cui al comma 2 sono comunicati al prefetto entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art 10
  1. Per gli acquisti delle persone giuridiche soggette al vescovo diocesano la domanda di autorizzazione di cui al precedente art. 9 deve essere corredata dall'autorizzazione della Santa Sede o del vescovo ovvero dall'attestazione del medesimo che nessuna autorizzazione e' richiesta.

  2. Per gli acquisti degli istituti...

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