IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 7 dell'accordo di modificazioni del Concordato Lateranense con la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, e ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121;
Visto l'art. 75 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi;
Visto il testo predisposto dalla commissione per il regolamento di attuazione della legge sugli enti e beni ecclesiastici, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente decreto: Art. 1.
E' approvato l'accluso regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.
Le disposizioni del predetto regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 febbraio 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 febbraio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 22