DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. 1481 - Riorganizzazione e ammodernamento degli stabilimenti e arsenali militari

Coming into Force30 Gennaio 1966
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/01/15/065U1481/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date18 Novembre 1965
Published date15 Gennaio 1966
Official Gazette PublicationGU n.11 del 15-01-1966 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 12 dicembre 1962, n. 1862, recante delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 1058, concernente rinnovo della delega predetta;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della predetta legge 12 dicembre 1962, n. 1862;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1. Definizioni e finalita'

Gli stabilimenti e arsenali militari sono organi di produzione e di lavoro a carattere industriale del Ministero della difesa, per il supporto tecnico e logistico delle Forze armate.

Tipo, finalita', compiti specifici di cui all'articolo seguente, numero e dislocazione sono stabiliti con decreto del Ministro per la difesa in relazione alle esigenze delle Forze armate e del progresso scientifico e tecnico.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Compiti

Gli stabilimenti e arsenali militari assolvono di massima, nei limiti e con le modalita' stabilite dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i seguenti compiti:

  1. produzione di mezzi e materiali;

  2. riparazioni, manutenzioni e trasformazioni di mezzi e

    materiali non eseguibili presso gli organi logistici di forza armata; c) conferimento di commesse esterne, con tutte le conseguenti attivita' di controllo e collaudo;

  3. studio ed esperienze; realizzazione di prototipi;

  4. analisi, studio e controllo in materia di costi e prezzi anche ai fini di un'azione calmieratrice dei prezzi di mercato;

  5. formazione e aggiornamento ai diversi livelli e per specialita' del personale tecnico dipendente dal Ministero della difesa.

    Essi, inoltre, concorrono allo studio, nel rispettivo settore, dello sviluppo di attivita' industriali di particolare interesse militare e della loro eventuale conversione ai fini della produzione bellica.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Direzione e dipendenza

Gli enti di cui al precedente art. 1 sono retti, a seconda della loro potenzialita', da ufficiali generali o ufficiali superiori. L'incarico e' conferito con decreto ministeriale. Essi dipendono dalle Direzioni generali del Ministero della difesa competenti per materia.

Il potere disciplinare su detti enti viene esercitato dai comandi competenti nell'ambito delle disposizioni vigenti.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

Struttura organizzativa comune

Gli stabilimenti e arsenali militari e le sezioni staccate di tali enti hanno la seguente struttura organizzativa:

1) Direzione;

2) Servizi.

Un vice direttore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e sopraintende ai particolari servizi posti alle proprie dipendenze. In caso di vacanza, assenza o impedimento del direttore, la reggenza della carica e' affidata al vice direttore.

Le funzioni di vice direttore sono conferite ad un ufficiale.

Al funzionamento degli stabilimenti e degli arsenali militari provvede personale militare e civile.

L'ordinamento e la ripartizione interna dei compiti di ciascuno stabilimento e arsenale militare e delle rispettive sezioni staccate sono stabiliti con decreto del Ministro per la difesa.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.

Autonomia e funzionalita'

Gli stabilimenti e arsenali militari hanno autonomia funzionale nell'ambito dei programmi di lavoro per essi disposti dai competenti organi centrali del Ministero della difesa.

Le variazioni che si rendessero necessarie ai detti programmi sono soggette all'approvazione dei detti organi centrali.

L'alta vigilanza, ai fini del coordinamento delle attivita' degli stabilimenti e arsenali militari con quelle di carattere operativo, e logistico nell'ambito del territorio in cui essi sono...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT