DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 275 - Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526

Coming into Force26 Luglio 2001
Enactment Date18 Maggio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/07/11/001G0338/ORIGINAL
Published date11 Luglio 2001
Official Gazette PublicationGU n.159 del 11-07-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'articolo 5;

Visto il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed il Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, nonche' i successivi Regolamenti della Commissione recanti modifiche ed integrazioni agli allegati di cui al predetto Regolamento (CE) n. 338/97;

Visto, altresi', il Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, riguardante il divieto di introduzione nella Comunita' di pellicce e prodotti manufatturati di talune specie di animali selvatici originari da paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudelta';

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e con il Ministro delle politiche agricole e forestali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifica all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150

  1. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 1. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

    1. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

    2. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

    3. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

    4. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

    5. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e...

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