Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernenti il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto l'articolo 1, comma 1, della

6 luglio 2002, n. 137; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003; Acquisito il parere della Commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

  1. Gli articoli da 1 a 8 del

    legislativo 30 luglio 1999, n.

    287, sono sostituiti dai seguenti

    ´Art. 1 (Natura e compiti della Scuola superiore della pubblica amministrazione). - 1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione - di seguito denominata Scuola - e' un'istituzione di alta cultura e formazione, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie.

  2. Sono compiti della Scuola

    1. il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato, secondo le procedure e nei limiti previsti dalle leggi in vigore; b) la cura dell'organizzazione dei cicli di attivita' formativa iniziale dei dirigenti dello Stato, secondo le procedure e nei limiti previsti dalle leggi in vigore; c) la cura delle attivita' di formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato, secondo le procedure e nei limiti previsti dalle leggi in vigore; d) lo svolgimento di attivita' di ricerca, nonche', su richiesta, di attivita' di consulenza e supporto tecnico per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni pubbliche su tematiche istituzionali, progetti di riforma e in materia di innovazione amministrativa, formazione e di organizzazione dell'attivita' formativa. La Scuola valuta altresi', su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato, la qualita' delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e svolge attivita' di monitoraggio; e) il coordinamento delle attivita' delle scuole pubbliche statali di formazione mediante forme di collaborazione e di raccordo e l'individuazione e l'attuazione di forme di cooperazione con le scuole pubbliche diverse da quelle dello Stato, nel rispetto delle reciproche sfere di autonomia e di competenza; nonche' la cura di un osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche e la redazione di uno specifico studio annuale che raffronti specificamente detti bisogni con gli interventi attuati; f) la cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi, la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze e il sostegno, anche finanziario, ad iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; g) lo svolgimento, su richiesta, di attivita' di formazione di personale delle amministrazioni di altri Paesi; h) lo svolgimento, anche in collaborazione con scuole pubbliche e private, universita' e istituti di alta cultura pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e societa' private, di attivita' di ricerca e studio nell'ambito dei propri fini istituzionali, nonche' la pubblicazione di ricerche e studi, anche attraverso apposite convenzioni con case editrici.

  3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale della Scuola per il coordinamento delle attivita' di formazione dei dipendenti pubblici, di promozione dell'innovazione amministrativa e di collaborazione con gli organismi formativi di altri Paesi.

  4. Fermo restando l'adempimento dei propri fini istituzionali, la Scuola puo' svolgere, su convenzione e con tutti gli oneri a carico dei committenti, attivita' di formazione del personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle dello Stato e di soggetti gestori di servizi pubblici.

  5. La Scuola continua ad essere iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Essa puo' promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonche' stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.

    Art. 2 (Organi e struttura della Scuola superiore della pubblica amministrazione).

    - 1. Sono organi della Scuola

    1. il comitato di indirizzo; b) il direttore; c) il comitato operativo; d) il dirigente amministrativo.

  6. Il comitato di indirizzo e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica ove nominato, ovvero da un loro rappresentante, ed e' composto come segue

    1. dal direttore; b) dal Presidente del Consiglio di Stato o da un suo rappresentante; c) dal Presidente della Corte dei conti o da un suo rappresentante; d) dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo rappresentante; e) dal presidente della Conferenza dei rettori delle universita' italiane o da un suo rappresentante; f) dal presidente dell'Accademia dei Lincei o da un suo rappresentante; g) dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche o da un suo rappresentante. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. La partecipazione alle riunioni del comitato non da' titolo ad emolumenti o compensi a qualsiasi titolo dovuti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso la Scuola, incaricato dal direttore. Il comitato di indirizzo e' riunito su convocazione del presidente e, comunque, almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma di massima di cui all'articolo 6, comma 1. Ogni componente ha facolta' di richiedere la convocazione del comitato di indirizzo, motivandone le ragioni. Il comitato di indirizzo ha le seguenti attribuzioni

    2. fornisce gli indirizzi sulle attivita' della Scuola; b) approva il programma annuale, presentato dal direttore, di cui all'articolo 6, comma 1; c) adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo, dal regolamento e dalle delibere di cui all'articolo 5.

    Alle riunioni del comitato di indirizzo puo' essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, il dirigente amministrativo, per le questioni inerenti alla sua diretta competenza.

  7. Il direttore ha la legale rappresentanza della Scuola ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato. Il direttore e' scelto tra dirigenti di particolare e comprovata qualificazione che abbiano...

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