CIRCOLARE 23 luglio 1998, n. 193/E - D.P.R10 novembre 1997, n441Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto

CIRCOLARE 23 luglio 1998, n. 193 /E D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441. Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto.

Alle direzioni regionali delle entrate Agli uffici I.V.A.

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Agli uffici delle entrate e, per conoscenza: Ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette Alle direzioni centrali del dipartimento delle entrate Al Servizio centrale ispettori tributari Al Comando generale della Guardia di finanza Alla Confederazione generale dell'industria italiana All'Associazione fra le societa' per azioni - Assonime Alla Confederazione italiana piccola e media industria - Confapi Alla Confederazione italiana del commercio - Confcommercio Alla Confederazione generale italiana del traffico e dei trasporti - Confetra Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana Alla Confederazione cooperative italiane All'Associazione nazionale costruttori edili - Ance Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti Alla Confederazione italiana agricoltori Alla Confederazione nazionale artigianato - C.N.A.

Alla Confederazione generale artigianato - Confartigianato Alla Confederazione italiana esercenti attivita' commerciali - Confesercenti Premessa.

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 298 alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997) ha dato attuazione alla delega conferita al Governo con l'art. 3, comma 137, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la revisione della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'obiettivo di razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, facendo salve le esigenze di tutela dell'attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria.

A tal proposito, il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, onde pervenire ad una trattazione organica della materia, ha provveduto alla completa riformulazione della disciplina con la conseguente sostituzione delle regole contenute nel citato art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

In particolare il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997 si compone di cinque articoli: gli articoli 1 e 2 disciplinano la presunzione di cessione; l'art. 3 si occupa della presunzione d'acquisto; l'art. 4 regola l'operativita' delle presunzioni; l'art. 5 stabilisce le norme di coordinamento e la soppressione di disposizioni superate con la nuova disciplina.

Al fine di realizzare la necessaria uniformita' di indirizzo in ordine all'interpretazione delle nuove disposizioni, si forniscono qui di seguito le relative istruzioni.

  1. Presunzioni di cessioni.

    L'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997 in esame, stabilisce che si presumono ceduti i beni acquistati importati e prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, ne' in quelli dei suoi rappresentanti. Tra questi luoghi rientrano le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilita' dell'impresa.

    Il successivo comma 2 del medesimo art. 1, stabilisce inoltre che la presunzione di cui al comma 1 non opera se viene dimostrato che i beni stessi: sono stati impiegati per la produzione; sono stati perduti o distrutti; sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprieta'. L'elencazione fatta dalla norma al riguardo e' puramente esemplificativa: quello che rileva infatti e' unicamente l'assenza di qualsivoglia titolo traslativo della proprieta'.

    Si evidenzia che fra i luoghi ove il contribuente svolge le proprie operazioni sono stati previsti espressamente anche i mezzi di trasporto che si trovano nella disponibilita' dell'impresa; viene, inoltre, usato il termine "operazioni" in luogo di "attivita'" allo scopo di comprendere anche quelle cessioni che, pur non costituendo oggetto della normale attivita' del contribuente, vengono, comunque, svolte nell'esercizio dell'impresa.

    La presunzione di cui al comma 1 dell'art. 1 si applica nei confronti di tutti i soggetti d'imposta e riguarda sia i beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa sia i beni strumentali.

    Nei confronti degli operatori esercenti solo operazioni di prestazioni di servizi la presunzione puo' riguardare esclusivamente i beni strumentali e non gli altri beni consegnati dal committente ai fini della prestazione richiesta.

    Si osserva che la presunzione di che trattasi opera solo quando i fatti indiziati siano acclarati nella loro esistenza.

    La presunzione di cessione scaturisce, infatti, dal raffronto tra: l'entita' dei beni acquistati, importati o prodotti (al netto dei beni utilizzati per la produzione perduti o distrutti, nonche', come si dira' appresso, dei beni consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato, ecc.) e l'entita' dei beni effettivamente giacenti nei luoghi ove il contribuente svolge le proprie operazioni, comprese le dipendenze, ecc.

    La differenza tra le due entita' evidenzia la quantita' dei beni che, in via presuntiva, sono da considerare caduti con la conseguenza che ove le effettive consistenze finali risultino inferiori a quelle contabilizzate, i beni costituenti la differenza si considerano ceduti senza il pagamento dell'imposta.

    Trattasi di una presunzione legale "iuris tantum" con la quale la legge da' per avvenuto un certo fatto fino alla dimostrazione del contrario, da fornirsi da parte del contribuente.

    A tal fine l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997 stabilisce una serie di adempimenti a carico del contribuente, la cui concreta attuazione impedisce il sorgere delle suddette presunzioni nei suoi confronti.

    1.1. Luoghi di svolgimento delle operazioni.

    La disposizione in esame stabilisce la non operativita' della presunzione legale di cessione per quei beni acquistati, importati o prodotti che si trovano nei luoghi ove il contribuente svolge le proprie operazioni.

    Al fine di ricondurre con certezza in capo al contribuente i luoghi delle operazioni, viene precisato, al comma 3 del citato art. 1, che la disponibilita' delle sedi secondarie, filiali o succursali, nonche' delle dipendenze, degli stabilimenti, dei negozi, dei depositi, degli altri locali e dei mezzi di trasporto puo' risultare indifferentemente: dall'iscrizione nel registro delle imprese, alla camera di commercio o ad altro pubblico registro; dalla dichiarazione di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, se effettuata anteriormente al passaggio dei beni; da altro documento dal quale risulti il luogo di destinazione dei beni, annotato in uno dei registri in uso al contribuente e tenuto ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

    Per quanto concerne in particolare i mezzi di trasporto e' da ritenersi che la disponibilita' degli stessi possa risultare alternativamente: da annotazione presso il pubblico registro automobilistico; da contratto di leasing, di noleggio di comodato ecc. annotati nelle scritture contabili del contribuente.

    Appaiono opportune le seguenti ulteriori precisazioni: 1) il rapporto intercorrente tra i mezzi probatori previsti nella prima parte del comma 3 dell'art. 1 piu' innanzi illustrati e' di pura alternativita' con quelli indicati nella seconda parte dello stesso articolo. Cio' si ricava dal corretto significato dell'espressione "puo'", presente nella disposizione, che collega le due parti della disposizione stessa; 2) l'elencazione degli stessi mezzi di prova ha carattere tassativo, talche' sono escluse modalita' di prova diverse da quelle espressamente contemplate.

    Va, inoltre chiarito che il particolare mezzo di prova consistente nell'esibizione di documentazione di data anteriore a quella della verifica, regolarmente annotata in uno dei registri in uso ai fini I.V.A, per essere idoneo allo scopo, deve dimostrare due fatti essenziali, diversi fra loro: 1) che il soggetto dispone di una determinata sede secondaria, filiale, altri locali, ecc.; 2) che in tale luogo sono stati destinati i beni esattamente individuati e che costituiscono oggetto delle presunzioni di cui e' questione.

    Necessita, pertanto, ad esempio...

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