DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 441 - Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto

Coming into Force07 Gennaio 1998
Published date23 Dicembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/12/23/097G0472/CONSOLIDATED/20171229
Enactment Date10 Novembre 1997
Official Gazette PublicationGU n.298 del 23-12-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, recante il regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti;

Visto l'articolo 3, comma 137, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che autorizza il Governo all'emanazione del regolamento concernente la revisione delle presunzioni di cui all'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo criteri di aderenza alla prassi commerciale delle varie categorie di impresa, assicurando la possibilita' di stabilire con immediatezza, nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, la provenienza dei beni oggetto dell'attivita' propria dell'impresa reperiti presso i locali della medesima ma senza alcun obbligo di istituire ulteriori registri vidimati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 14 luglio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Presunzione di cessione

  1. Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, ne' in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilita' dell'impresa.

  2. La presunzione di cui al comma 1 non opera se e' dimostrato che i beni stessi:

    1. sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti;

    2. sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprieta'.

  3. La disponibilita' delle sedi secondarie, filiali o succursali, nonche' delle dipendenze, degli stabilimenti, dei negozi, dei depositi, degli altri locali e dei mezzi di trasporto che non emerga dalla iscrizione al registro delle imprese, alla camera di commercio o da altro pubblico registro, puo' risultare dalla dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se effettuata anteriormente al passaggio dei beni, nonche' da altro documento dal quale risulti la destinazione dei beni esistenti presso i luoghi su indicati, annotato in uno dei registri in uso, tenuto ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

  4. Il rapporto di rappresentanza risulta da atto pubblico, da scrittura privata registrata, da lettera annotata, in data anteriore a quella in cui e' avvenuto il passaggio dei beni, in apposito registro presso l'ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato, ovvero da comunicazione effettuata all'ufficio IVA con le modalita' previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sempre che di data anteriore al passaggio dei beni. L'annotazione delle lettere commerciali in appositi registri presso l'ufficio IVA e' consentita solo per il conferimento di incarichi che comportano passaggio di beni.

  5. La consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprieta' risulta in via alternativa:

    1. dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformita' all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 o da atto registrato presso l'ufficio del registro, dai quali risultino la natura, qualita', quantita' dei beni medesimi e la causale del trasferimento;

    2. dal documento di trasporto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, integrato con la relativa causale, o con altro valido documento di trasferimento;

    3. da apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, in uno dei registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, contenente, oltre alla natura, qualita' e quantita' dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi e la causale del trasferimento.

Art 2.

Non operativita' della presunzione di cessione

  1. La presunzione di cui all'articolo 1 non opera per le fattispecie indicate nei seguenti commi, qualora vengano osservati gli adempimenti ivi stabiliti.

  2. Le cessioni previste dall'articolo 10, n. 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono provate con le seguenti modalita':

    1. comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonche' dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e puo' non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni;

    2. emissione del documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato;

    3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'ente ricevente attesti natura, qualita' e quantita' dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di cui alla lettera b).

  3. La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volonta' del soggetto e' provata:

    1. da idonea documentazione di un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva di...

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