LEGGE REGIONALE 24 giugno 2011, n. 17 - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 43 del 13 luglio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art.

10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), detta norme per il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

2. Il riordino, attuato nel rispetto delle finalita' e volonta' fondative, dei principi degli Statuti e Tavole di fondazione di ciascuna Istituzione, comporta:

  1. la trasformazione delle Istituzioni in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, ovvero in soggetti aventi personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro;

  2. l'estinzione delle Istituzioni per le quali risulta accertata l'impossibilita' ad operare la trasformazione di cui alla lettera a).

    3. Le Istituzioni cosi' riordinate, operanti in campo socio-assistenziale, socio-sanitario e socioe-ducativo, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, realizzato nel territorio regionale, ai sensi della legge n. 328/2000.

    4. La presente legge disciplina, altresi', l'organizzazione ed il funzionamento delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.

    Art. 2

    Trasformazione delle IPAB 1. Sono tenute a trasformarsi in ASP o in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 3, 4, 5 e 6, tutte le Istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 1, comprese quelle concentrate negli ex Enti Comunali di Assistenza (ECA) e da questi amministrate e quelle riunite, raggruppate, consorziate, gia' disciplinate dall'abrogata legge n. 6972/1890, che:

  3. svolgono direttamente o indirettamente attivita' di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari;

  4. erogano esclusivamente contributi economici;

  5. operano prevalentemente in ambito scolastico.

    2. Le Istituzioni di cui alla lettera c) del comma1 possono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato soltanto se sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale).

    Art. 3

    Requisiti per la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato 1. Le Istituzioni che deliberano la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, fondazioni o associazioni, sono tenute ad assicurare la salvaguardia delle finalita' statutarie e delle Tavole di fondazione, nonche' della volonta' dei fondatori.

    2. Il requisito di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 si considera soddisfatto quando ai soci compete l'elezione della maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante e l'adozione degli atti fondamentali per la vita dell'Ente, mentre il requisito di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), del medesimo decreto si considera soddisfatto quando la maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante e' designata da privati.

    3. Il requisito di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 si considera soddisfatto quando all'Autorita' Ecclesiastica o ad Enti religiosi compete, secondo la previsione dello Statuto, la designazione della maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante.

    4. Possono, in ogni caso, trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato le Istituzioni che svolgono attivita' inerente la sfera educativo-religiosa, per la quale hanno ottenuto il relativo decreto di riconoscimento, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

    5. Le Istituzioni gia' concentrate negli ex ECA e da questi amministrate non possono in alcun caso trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato.

    Art. 4

    Procedimento per la trasformazione 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni Istituzione e' tenuta ad approvare un provvedimento concernente la verifica del possesso dei requisiti per la trasformazione, nonche' la ricognizione:

  6. delle situazioni giuridiche pendenti;

  7. del saldo di tesoreria;

  8. del proprio patrimonio, mobiliare ed immobiliare e degli eventuali diritti reali costituiti sullo stesso;

  9. delle rendite di qualsiasi genere e di quelle derivanti da livelli e canoni enfiteutici;

  10. dei contratti di locazione, di affitto e di comodato in corso;

  11. del personale comunque in servizio, indicato in apposito elenco nominativo dal quale risultino, per ciascun dipendente,oltre ai dati anagrafici:

    1) la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza e il termine, se previsto;

    2) la qualifica ed il livello retributivo funzionale, con il relativo trattamento giuridico economico, ivi incluse le indennita' di posizione previste dal CCNL, nonche' gli oneri previdenziali ed assistenziali.

    2. Se il provvedimento di cui al comma 1 e' finalizzato alla trasformazione in soggetto di diritto privato, l'Istituzione deve contestualmente procedere alla predisposizione ed approvazione della bozza di un nuovo Statuto, restando l'efficacia del provvedimento stesso subordinata al parere obbligatorio di tutti i portatori originari di interesse, previsti nello Statuto o Tavola di fondazione, i quali devono esprimersi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La mancata formulazione del parere, nel termine fissato, assume valore di determinazione positiva.

    3. Il provvedimento di cui al comma 1 e' trasmesso al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali, il quale, nei successivi novanta giorni, per le Istituzioni che hanno deliberato la trasformazione in fondazione o associazione, accerta la sussistenza dei requisiti e predispone l'atto della Giunta regionale concernente il nulla osta per il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato, ai sensi della legge regionale 3 marzo 2005, n. 13 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

    Abrogazione della legge regionale n. 6/1991), secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo dello Statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59)) .

    4. Il patrimonio delle Istituzioni trasformate in Fondazioni o Associazioni, risultante dall'atto di ricognizione di cui al comma 1, e' soggetto ai seguenti vincoli e prescrizioni:

  12. mantenimento del vincolo di destinazione indicato nello Statuto e Tavola di fondazione, esclusivamente per finalita' sociali;

  13. conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di rilevante valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico dei quali va data comunicazione alla competente Soprintendenza;

  14. indisponibilita' dei beni destinati allo svolgimento delle attivita' statutarie;

  15. divieto di procedere, anche in forma parziale, senza espressa autorizzazione della Giunta regionale, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili o di titoli, ed alla costituzione di diritti reali sugli stessi, salvo che cio' risulti indispensabile per fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attivita' istituzionali, con esclusione di destinazione al finanziamento delle spese di parte corrente o alla copertura di eventuali disavanzi di bilancio;

  16. obbligo di devoluzione del patrimonio in favore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona territorialmente competente, in caso di estinzione della Fondazione o Associazione per qualsiasi causa.

    5. I dipendenti delle Istituzioni, che continuano a prestare servizio presso le stesse anche dopo la trasformazione in Enti di diritto privato, hanno facolta' di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio ed il trattamento di fine servizio in atto al momento dell'acquisto della natura giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.

    338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

    6. La domanda deve essere presentata all'Ente di appartenenza, pena la decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di esecutivita' del decreto del Presidente della Giunta regionale concernente la depubblicizzazione.

    7. L'Ente e' tenuto a porre in essere tutte le forme previste dalla legge per portare a conoscenza del personale dipendente le intervenute variazioni nella natura giuridica.

    8. Per le Istituzioni riunite, raggruppate e concentrate, gli adempimenti previsti al comma 1 devono essere distintamente riferiti all'Ente raggruppante e a ciascuno dei partecipanti il raggruppamento o concentramento.

    9. Al fine di assicurare la migliore organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo i principi di sussidiarieta' ed omogeneita', e di garantire efficacia, efficienza ed economicita' nell'espletamento delle attivita' socio-assistenziali, sociosanitarie e socio-educative...

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