LEGGE 16 gennaio 2006, n. 18 - Riordino del Consiglio universitario nazionale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Composizione) 1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) e' organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed e' composto da: a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore; b) otto studenti di differenti facolta' eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo; c) tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle universita'; d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI); e) un membro designato, tra i propri componenti, dal Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di facolta'; f) un membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle universita'. 2. La mancata elezione o designazione di uno o piu' membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) e f), non comporta l'invalidita' della costituzione dell'organo. 3. Il presidente del CUN e' eletto nell'ambito dello stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui al comma 1, lettera a). Il presidente nomina, fra i componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso presidente o su sua delega. 4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Il presidente del CUN, o un suo delegato, puo' partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi. 5. Il CUN disciplina con norme interne le modalita' del proprio funzionamento. Fino all'adozione di tali nuove disposizioni continua ad applicarsi la disciplina vigente. 6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4, durano in carica quattro anni. I componenti elettivi, di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non sono eleggibili consecutivamente per piu' di due volte. 7. I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga nell'ultimo anno del mandato. 8. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica. 9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo del CUN, l'elettorato attivo e passivo e' attribuito, separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al comma 1, lettere a) e c), nel rispetto delle incompatibilita' previste dalla normativa vigente. 10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono indette con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato e si svolgono secondo modalita' definite con l'ordinanza medesima. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, si puo' utilizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identita' dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2.

(Competenze) 1. Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relativamente alle seguenti materie: a) obiettivi della programmazione universitaria; b) criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'; c) criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; d) regolamenti didattici di ateneo; e) settori scientifico-disciplinari; f) decreti ministeriali di cui all'articolo 17, comma 96, della citata legge n. 127 del 1997; g) ogni altra materia che il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN. 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca richiede il parere del CUN sulla individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria di cui al comma 1, lettera a), dopo l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi. 3. Il termine per l'espressione del parere sui regolamenti didattici di ateneo delle universita' e delle universita' telematiche che richiedono l'accreditamento dei corsi a distanza e' di quarantacinque giorni e decorre dalla data di comunicazione degli altri pareri obbligatori previsti dal procedimento. 4. Il CUN esprime il parere di legittimita' sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, nonche' alla loro conferma in ruolo. Il parere e' reso entro novanta giorni dalla richiesta. Una volta espresso il parere o, comunque, decorso il termine di cui al secondo periodo, l'universita' approva o non approva gli atti, motivando l'eventuale difformita' dal parere stesso. 5. In relazione a questioni di particolare complessita' o rilevanza il CUN, al fine di formulare i pareri e le proposte di sua competenza, previa approvazione di apposita delibera, puo' acquisire il parere dell'Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituzioni culturali e scientifiche di riconosciuta competenza a livello nazionale e internazionale. 6. Restano ferme le competenze attribuite al CUN da specifiche norme.

Nota all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario), come modificato dalla presente legge:

Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - 1.-7. (Omissi).

8.-9. (Abrogati).

10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonche' alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.

11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge.

12.-13. (Omissis).

14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

15.-17. (Omissis).

18. Fino alla trasformazione in societa' per azioni dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente stesso puo' essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

19. (Abrogato).

20. Ai fini di quanto previsto dall'art. 81, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' agli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.

21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora...

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