LEGGE 11 febbraio 1992, n. 153 - Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi

Coming into Force10 Marzo 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/24/092G0192/CONSOLIDATED/19990205
Enactment Date11 Febbraio 1992
Published date24 Febbraio 1992
Official Gazette PublicationGU n.45 del 24-02-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Riordinamento dell'Istituto

  1. L'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi, istituito con legge 13 luglio 1939, n. 1129, modificata con leggi 10 dicembre 1957, n. 1188, 5 maggio 1976, n. 257, e 14 febbraio 1987, n. 42, incluso nel paragrafo sesto, di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e' riordinato secondo le norme della presente legge.

  2. L'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi, di seguito denominato "Istituto", dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, rientra fra gli enti di ricerca a carattere non strumentale di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Nel rispetto delle sue finalita' istituzionali, l'Istituto adotta propri regolamenti concernenti gli organi, le strutture, la gestione finanziaria e contabile, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

  3. L'Istituto ha la propria sede centrale presso l'Universita' "La Sapienza" di Roma o comunque nella provincia di Roma.

Art 2.

F i n a l i t a'

  1. I fini dell'Istituto sono i seguenti:

    1. promuovere su piano nazionale, internazionale e comunitario, la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialita' formative esistenti nelle varie universita' italiane;

    2. svolgere e favorire le ricerche di matematica pura ed applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche;

    3. procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto con quella internazionale, in particolare promuovendo e partecipando ad iniziative e programmi di collaborazione nell'ambito delle Comunita' europee.

  2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, l'Istituto puo':

    1. stipulare convenzioni e contratti di studio e ricerca con universita', con il Consiglio nazionale delle ricerche, con enti di ricerca pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri, e con organismi scientifici internazionali;

    2. stipulare con industrie nazionali e straniere contratti e convenzioni aventi per oggetto la collaborazione scientifica o la preparazione di studiosi e ricercatori in particolari settori della matematica applicata;

    3. promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi, costituiti anche in societa' per azioni, nonche' di societa', anche internazionali o straniere, che abbiano fra i propri scopi lo sviluppo di ricerche di matematica pura ed applicata;

    4. assegnare, mediante concorsi nazionali ed internazionali, borse di studio e borse di ricerca avanzata.

Art 2.

F i n a l i t a'

  1. I fini dell'Istituto sono i seguenti:

    0a) costituire gruppi nazionali di ricerca, con l'apporto di professori e ricercatori universitari, nonche' di ricercatori degli enti di ricerca, come istituti temporanei per l'organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito tra piu' persone e organismi scientifici. All'attivita' dei gruppi sovrintende un consiglio scientifico e un direttore;

    1. promuovere su piano nazionale, internazionale e comunitario, la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialita' formative esistenti nelle varie universita' italiane;

    2. svolgere e favorire le ricerche di matematica pura ed applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche;

    3. procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto con quella internazionale, in particolare promuovendo e partecipando ad iniziative e programmi di collaborazione nell'ambito delle Comunita' europee.

  2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, l'Istituto puo':

    1. stipulare convenzioni e contratti di studio e ricerca con universita', con il Consiglio nazionale delle ricerche, con enti di ricerca pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri, e con organismi scientifici internazionali;

    2. stipulare con industrie nazionali e straniere contratti e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT