LEGGE 13 luglio 1939, n. 1129 - Istituzione di un Istituto nazionale di alta matematica

Coming into Force31 Agosto 1939
End of Effective Date15 Dicembre 2009
Published date16 Agosto 1939
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1939/08/16/039U1129/CONSOLIDATED/20081222
Enactment Date13 Luglio 1939
Official Gazette PublicationGU n.190 del 16-08-1939
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

E' fondato in Roma il Reale Istituto nazionale di alta matematica, avente per fini:

  1. lo sviluppo dei rami in formazione di questa scienza;

  2. la coordinazione del movimento matematico nazionale con quello straniero e l'organizzazione di un'aggiornata bibliografia del movimento matematico mondiale;

  3. la diffusione dei piu' importanti indirizzi del pensiero nazionale in questo campo;

  4. il collegamento fra le ricerche di alta matematica e le scienze collaterali (filosofiche, storiche, fisiche, statistiche, ecc.), nonche' la collaborazione con l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche nei problemi teorici piu' direttamente interessanti le scienze sperimentali e le applicazioni tecniche ed autarchiche.

Art 2.

I fini suddetti sono adempiuti nei modi e coi mezzi indicati nello statuto da emanarsi con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'educazione nazionale.

Un regolamento interno, deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato scientifico, determinera' le norme relative al funzionamento amministrativo e contabile dell'Istituto, quelle concernenti il personale a carico dell'istituto medesimo, nonche' quelle relative all'assegnazione delle borse di studio. Detto regolamento interno dovra' essere approvato dal Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Art 3.

L'Istituto ha personalita' giuridica, ha sede nella Citta' universitaria di Roma ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art 4.

All'Istituto sono assegnati tre posti di professore di ruolo di grado universitario.

I titolari dei predetti posti sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, tra i professori ordinari delle Regie universita'. Essi sono assimilati a professori della Regia universita' di Roma, continuano a godere dello stesso trattamento economico e giuridico degli altri professori delle Regie universita' e possono essere...

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