LEGGE 14 dicembre 1978, n. 836 - Riordinamento dell'Ente teatrale italiano

Coming into Force13 Gennaio 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/12/29/078U0836/CONSOLIDATED/20100531
Enactment Date14 Dicembre 1978
Published date29 Dicembre 1978
Official Gazette PublicationGU n.361 del 29-12-1978
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'Ente teatrale italiano, istituito con legge 19 marzo 1942, n. 365, e classificato nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ha lo scopo di promuovere, nel quadro delle direttive emanate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, l'incremento e la diffusione delle attivita' teatrali e di pubblico spettacolo nel territorio nazionale ed all'estero.

A tal fine l'Ente provvede:

  1. al coordinamento sul piano nazionale della circolazione dei complessi teatrali, instaurando anche rapporti organici di consulenza e collaborazione con organismi che promuovono o svolgono attivita' di distribuzione teatrale a livello regionale;

  2. alla promozione, al coordinamento e, ove occorra, alla programmazione e gestione di attivita' teatrali nell'Italia meridionale ed insulare con esclusione di proprie attivita' produttive;

  3. alla programmazione di sale teatrali anche tramite la gestione diretta di esercizi teatrali di proprieta' o in uso in base ad accordi o convenzioni con enti, organismi ed imprese, promotori di iniziative locali per la realizzazione di una rete coordinata di distribuzione teatrale;

  4. alla promozione di iniziative teatrali italiane all'estero e di iniziative straniere in Italia;

  5. alla raccolta e diffusione di elementi, notizie e dati relativi alle attivita' teatrali, ai fini di documentazione e di studio.

Art 2.

I commi primo, secondo, terzo, quarto e settimo dell'articolo 4 della legge 19 marzo 1942, n. 365, e successive modificazioni, sono abrogati.

Organi dell'Ente sono:

  1. il presidente;

  2. il consiglio di amministrazione;

  3. il comitato esecutivo;

  4. il collegio dei revisori.

Art 3.

Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate ed esperte nell'attivita' o nella cultura teatrale, e' nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo secondo le procedure previste nella legge 24 gennaio 1978, n. 14; convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo;

sovrintende alla gestione ed al funzionamento dell'Ente, di cui ha la legale rappresentanza.

In caso di eccezionale necessita' ed urgenza ha facolta' di emanare provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione del comitato stesso.

Il presidente dura in carica tre anni e puo' essere confermato una sola volta.

Qualora, nel corso del triennio, si verifichi una vacanza nella carica, il presidente nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Al presidente spetta una indennita' di carica la cui misura sara' fissata con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art 4.

Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed e' composto da:

  1. il presidente dell'Ente;

  2. un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

  3. un rappresentante per ciascuno degli enti di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 19 marzo 1942, n. 365, da questi designati tra esponenti della critica o della cultura teatrale;

  4. tre esperti indicati dalle regioni, avendo riguardo alle diverse aree geografiche del territorio nazionale;

  5. quattro...

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