LEGGE 19 marzo 1942, n. 365 - Costituzione dell'Ente Teatrale Italiano per la cultura popolare (E.T.I.)

Coming into Force29 Aprile 1942
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1942/04/29/042U0365/CONSOLIDATED/20091214
Published date29 Aprile 1942
Enactment Date19 Marzo 1942
Official Gazette PublicationGU n.102 del 29-04-1942
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

E' costituito, con sede in Roma, un ente di diritte pubblico denominato Ente Teatrale Italiano per la cultura popolare (E.T.I.) con lo scopo di promuovere l'incremento delle attivita' teatrali o di pubblico spettacolo nel quadro delle direttive fissate dal Ministero della cultura popolare, a tal fine l'Ente si propone:

  1. l'acquisto e la costruzione, nonche' i restauri e adattamenti di immobili destinati o da destinarsi ad uso teatrale;

  2. la gestione di teatri e, occorrendo, quelle di imprese teatrali e di spettacoli cinematografici.

Art 2.

L'Ente e' sottoposto alla tutela e alla vigilanza delle Stato, esercitate l'una e l'altra dal Ministero della cultura popolare.

Esso ha un capitale di L. 10.100.000 formato dalle seguenti partecipazioni:

  1. dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in ragione,di L. 2.500.00C ciascuno;

  2. della Banca nazionale del lavoro per L. 2.500.000;

  3. dell'Ente italiano per gli scambi teatrali per L. 100.000.

Le quote di partecipazione sono nominative ed inalienabili senza il consenso del Consiglio di amministrazione.

I partecipanti sono autorizzati alla sottoscrizione del capitale dell'Ente in deroga alle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto per ciascuno di essi in vigore.

Per il capitale cosi' costituito lo Stato garantisce il pagamento di un dividendo nella misura del quattro per cento.

A tal uopo il Ministro per le finanze, con propri decreti, resta autorizzato ad iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare lo stanziamento occorrente.

Art 3.

Il capitale puo' essere aumentato mediante nuovi conferimenti da parte di istituti, enti e societa' diversi da quelli sopra indicati, con le modalita' che saranno stabilite dallo statuto.

Art 4.

L'Ente avra' un proprio Consiglio di amministrazione e un Collegio di revisori di conti.

Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per la cultura popolare ed e' composto di otto membri.

Esso e' composto:

  1. del presidente;

  2. del direttore generale per il teatro e per la musica presso il Ministero della cultura popolare;

  3. di un delegato del Partito Nazionale Fascista;

  4. di un consigliere per ognuno degli Enti di cui alle lettere a), b), c) del precedente art. 2.

Tra i componenti del...

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