DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2017, n. 203 - Riforma delle diposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220

Coming into Force12 Gennaio 2018
Published date28 Dicembre 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/12/28/17G00217/CONSOLIDATED/20190629
Enactment Date07 Dicembre 2017
Official Gazette PublicationGU n.301 del 28-12-2017
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, 21, 33, 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, e, in particolare, l'articolo 33, che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e in particolare gli articoli 77 e 78;

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161, recante revisione dei film e dei lavori teatrali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo e, in particolare, l'articolo 134, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 2 novembre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 ottobre 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;

Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e finalita'

  1. Il presente decreto provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di liberta' e di responsabilita' degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo e dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia.

  2. Il presente decreto, in particolare, detta disposizioni in materia di classificazione delle opere cinematografiche, con riguardo ai profili organizzativi, procedimentali e sanzionatori.

Art 2.

Classificazione delle opere cinematografiche

  1. La classificazione delle opere cinematografiche e' finalizzata ad assicurare il giusto e equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la liberta' di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica.

  2. La classificazione e' proporzionata alle esigenze della protezione dell'infanzia e della tutela dei minori, con particolare riguardo alla sensibilita' e allo sviluppo della personalita' propri di ciascuna fascia d'eta' e al rispetto della dignita' umana. A tal fine, le opere cinematografiche sono classificabili, in base al pubblico di destinazione, nel modo seguente:

    1. opere per tutti;

    2. opere non adatte ai minori di anni 6;

    3. opere vietate ai minori di anni 14;

    4. opere vietate ai minori di anni 18.

  3. Per le opere di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il minore non puo' assistere agli spettacoli di opere cinematografiche per cui non ha conseguito l'eta' prevista per la visione, salvo che non sia accompagnato da un genitore o da chi esercita la responsabilita' genitoriale e abbia compiuto almeno, rispettivamente, 12 e 16 anni.

Art 3.

Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche

  1. Presso la Direzione generale Cinema, di seguito: «DG Cinema», del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito: «Ministero», e' istituita la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, di seguito Commissione. La Commissione opera quale organismo di controllo della classificazione ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera b), della legge n. 220 del 2016.

  2. La Commissione verifica la corretta classificazione, proposta dagli operatori nel settore cinematografico, delle opere cinematografiche.

  3. La Commissione e' composta da un Presidente e da quarantanove membri, nominati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per una durata di tre anni, rinnovabili una sola volta. Il Presidente e i membri sono scelti tra esperti, anche in quiescenza, di comprovata qualificazione professionale e competenza nel settore cinematografico o negli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori o nella comunicazione sociale. In particolare, i membri sono cosi' individuati:

    1. quattordici componenti scelti tra professori universitari in materie giuridiche, avvocati, magistrati assegnati a incarichi presso il tribunale dei minori, magistrati amministrativi, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari;

    2. sette componenti scelti tra esperti con particolari competenze sugli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori;

    3. sette componenti scelti tra professori universitari di psicologia, psichiatria o pedagogia, pedagogisti e educatori professionali;

    4. sette componenti scelti tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza;

    5. sette componenti designati dalle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative;

    6. quattro componenti scelti tra esperti di comprovata qualificazione nel settore cinematografico, quali critici, studiosi o autori.

    7. tre componenti designati dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative;

  4. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede alla comunicazione dei nominativi dei componenti della Commissione alle Commissioni...

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