DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1963, n. 2029 - Regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali

Coming into Force02 Febbraio 1964
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1964/01/18/063U2029/CONSOLIDATED/20171228
Enactment Date11 Novembre 1963
Published date18 Gennaio 1964
Official Gazette PublicationGU n.14 del 18-01-1964
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno e per la pubblica istruzione: Decreta:

E' approvato, nel testo sottoscritto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, il regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 11 novembre 1963 SEGNI LEONE - FOLCHI - BOSCO RUMOR - GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 gennaio 1964

Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 73. - VILLA

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno e per la pubblica istruzione: Decreta:

E' approvato, nel testo sottoscritto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, il regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali.2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 11 novembre 1963 SEGNI LEONE - FOLCHI - BOSCO RUMOR - GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 gennaio 1964

Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 73. - VILLA

Regolamento esecuzione L 21 aprile 1962, n. 161 su revisione film e lavori teatrali

Schema di regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1962, n. 161 sulla revisione dei film e dei lavori teatrali

Regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1962,

n. 161 sulla revisione dei film e dei lavori teatrali

Regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1962,

n. 161 sulla revisione dei film e dei lavori teatrali

Art 1

La domanda per ottenere il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali, di cui all'art. 1 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e' presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo insieme all'esemplare integrale del film da esaminare completo di colonna sonora. La domanda va redatta in duplice copia su modello conforme all'allegato A del presente regolamento.

La domanda deve essere sottoscritta dal produttore, dall'importatore o dal distributore e, trattandosi di societa', dal soggetto che ne ha la rappresentanza.

La domanda deve contenere:

  1. l'indicazione del richiedente e, trattandosi di societa', del soggetto che ne ha la rappresentanza;

  2. il domicilio o la sede del richiedente e, nell'ipotesi di societa', del rappresentante;

  3. il nome o la denominazione del produttore o la sua nazionalita';

  4. l'indicazione del titolo del film, dei sottotitoli e delle scritture in esso comprese nello stesso ordine in cui si susseguono;

  5. la particolareggiata descrizione del soggetto;

  6. la lunghezza in metri della pellicola;

  7. l'indicazione del tipo della pellicola;

  8. la dichiarazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 11, che trattasi di film sottoposto per la prima volta alla revisione.

I titoli, i sottotitoli, le scritture e i dialoghi dell'esemplare del film da esaminare debbono essere espressi in lingua italiana. Possono tuttavia essere espressi in lingua straniera, purche' nella stessa pellicola sia contenuta in forma scritta la contestuale e fedele traduzione in lingua italiana. Essi sono sottoposti a revisione ai fini dell'accertamento della loro corrispondenza al buon costume.

Alla domanda deve essere allegato in quattro copie il testo integrale del dialogo contento nel film. Per i film esteri in edizione originale devono essere esibiti, nello stesso numero, anche i relativi dialoghi nella traduzione in lingua italiana.

Art 1

La domanda per ottenere il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali, di cui all'art. 1 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e' presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo insieme all'esemplare integrale del film da esaminare completo di colonna sonora. La domanda va redatta in duplice copia su modello conforme all'allegato A del presente regolamento.

La domanda deve essere sottoscritta dal produttore, dall'importatore o dal distributore e, trattandosi di societa', dal soggetto che ne ha la rappresentanza.

La domanda deve contenere:

  1. l'indicazione del richiedente e, trattandosi di societa', del soggetto che ne ha la rappresentanza;

  2. il domicilio o la sede del richiedente e, nell'ipotesi di societa', del rappresentante;

  3. il nome o la denominazione del produttore o la sua nazionalita';

  4. l'indicazione del titolo del film, dei sottotitoli e delle scritture in esso comprese nello stesso ordine in cui si susseguono;

  5. la particolareggiata descrizione del soggetto;

  6. la lunghezza in metri della pellicola;

  7. l'indicazione del tipo della pellicola;

  8. la dichiarazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 11, che trattasi di film sottoposto per la prima volta alla revisione.

    I titoli, i sottotitoli, le scritture e i dialoghi dell'esemplare del film da esaminare debbono essere espressi in lingua italiana. Possono tuttavia essere espressi in lingua straniera, purche' nella stessa pellicola sia contenuta in forma scritta la contestuale e fedele traduzione in lingua italiana. Essi sono sottoposti a revisione ai fini dell'accertamento della loro corrispondenza al buon costume.

    Alla domanda deve essere allegato in quattro copie il testo integrale del dialogo contento nel film. Per i film esteri in edizione originale devono essere esibiti, nello stesso numero, anche i relativi dialoghi nella traduzione in lingua italiana.

    2

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    AGGIORNAMENTO (2)

    Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:

  9. [...];

  10. [...];

  11. il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029".

Art 2

La domanda per ottenere il nulla osta per la rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti, come unico programma od accomunati a proiezione cinematografica, di cui all'art. 12 della legge, deve essere presentati al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Alla domanda debbono essere allegati quattro esemplari a stampa, o dattiloscritti, del lavoro teatrale uniformi nell'ordine di impaginazione.

Qualora si tratti di testi dialettali o di lavori rappresentati in lingua straniera devono essere esibiti due copioni originali nel dialetto o nella lingua straniera e tre esemplari delle rispettive traduzioni integrali in italiano.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per la presentazione della domanda intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 11 della legge, il provvedimento d'ammissione alle rappresentazioni teatrali dei minori degli anni 18.

Art 2

La domanda per ottenere il nulla osta per la rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti, come unico programma od accomunati a proiezione cinematografica, di cui all'art. 12 della legge, deve essere presentati al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Alla domanda debbono essere allegati quattro esemplari a stampa, o dattiloscritti, del lavoro teatrale uniformi nell'ordine di impaginazione.

Qualora si tratti di testi dialettali o di lavori rappresentati in lingua straniera devono essere esibiti due copioni originali nel dialetto o nella lingua straniera e tre esemplari delle rispettive traduzioni integrali in italiano.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per la presentazione della domanda intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 11 della legge, il provvedimento d'ammissione alle rappresentazioni teatrali dei minori degli anni 18.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:

  1. [...];

  2. [...];

  3. il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029".

Art 3

Le domande di cui ai commi primo ed ultimo dell'articolo precedente devono essere sottoscritte dal titolare del nulla osta di agibilita' rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo alla compagnia interessata, ovvero dall'impresario responsabile dell'attivita' del complesso...

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