LEGGE 14 novembre 2016, n. 220 - Disciplina del cinema e dell'audiovisivo

Coming into Force11 Dicembre 2016
Enactment Date14 Novembre 2016
Published date26 Novembre 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/11/26/16G00233/CONSOLIDATED/20201230
Official Gazette PublicationGU n.277 del 26-11-2016
Capo I Disposizioni generali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Oggetto e finalita'

  1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali, promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.

  2. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo in quanto attivita' di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identita' nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore.

  3. La presente legge disciplina altresi', in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative al Governo, della normativa in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, nonche' di rapporti di lavoro nel settore.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini della presente legge si intende per:

    1. «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purche' opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;

    2. «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministro», da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

    3. «film d'essai» ovvero «film di ricerca e sperimentazione»: i film di qualita', aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realta' cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo quanto stabilito con i decreti di cui al comma 2;

    4. «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa e' posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attivita' reali, anche mediante immagini di repertorio, ed in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzate nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui al comma 2;

    5. «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, ne' singolarmente ne' unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;

    6. «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;

    7. «opera di animazione»: l'opera costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;

    8. «opera audiovisiva di nazionalita' italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalita' italiana di cui all'articolo 5;

    9. «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva originata da una impresa di produzione cinematografica o audiovisiva italiana e realizzata in collaborazione con imprese audiovisive europee ovvero non europee e avente gli ulteriori requisiti stabiliti nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 2;

    10. «sala cinematografica»: qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;

    11. «sala d'essai»: la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d'essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schermi in attivita'. Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai;

    12. «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che operi nel settore della produzione cinematografica o audiovisiva, della distribuzione cinematografica o audiovisiva in Italia o all'estero, della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;

    13. «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva, come definita alla lettera n), che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa e' equiparata, a condizioni di reciprocita', l'impresa con sede e nazionalita' di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attivita' e che sia soggetta a tassazione in Italia;

    14. «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva come definita alla lettera n) che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;

    15. «impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente»: l'impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva che ha i requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e relativi decreti di attuazione;

    16. «emittente televisiva nazionale»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, ed avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere l) e u), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

    17. «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera r), ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

    18. «fornitori di servizi di hosting»: i prestatori dei servizi della societa' dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio come definiti dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;

    19. «cineteca»: un soggetto con personalita' giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo gli standard internazionali di riferimento del settore, attivita' di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

    20. «Film Commission»: l'istituzione, riconosciuta da ciascuna regione o provincia autonoma, che persegue finalita' di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo nel territorio di riferimento.

  2. Le definizioni di cui al presente articolo, ove necessario, possono trovare ulteriori specificazioni tecniche nei decreti attuativi della presente legge, tenuto anche conto della evoluzione tecnologica del settore.

Art 3.

Principi

  1. L'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo:

  1. garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva;

  2. favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori anche tramite strumenti di sostegno finanziario;

  3. promuove le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;

  4. assicura la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale;

  5. cura la formazione professionale, favorendo il...

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