DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1999, n. 233 - Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Coming into Force06 Agosto 1999
Published date22 Luglio 1999
Enactment Date30 Giugno 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/07/22/099G0309/CONSOLIDATED/20201231
Official Gazette PublicationGU n.170 del 22-07-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9, comma 7, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Organi collegiali della scuola a livello centrale, regionale e locale

  1. Nel sistema scolastico nazionale gli organi collegiali disciplinati dal presente decreto legislativo assicurano, a livello centrale, regionale e locale, rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola e ai diversi soggetti interessati alla sua vita, alle sue attivita' e ai suoi risultati.

  2. Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono:

  1. a livello centrale, il consiglio superiore della pubblica istruzione;

  2. a livello regionale, i consigli regionali dell'istruzione;

  3. a livello locale, i consigli scolastici locali.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione

  1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione e' organo di garanzia dell'unitarieta' del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnicoscientifico per l'esercizio delle funzioni di Governo nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

  2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:

    1. sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;

    2. sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato "Ministro" in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;

    3. sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonche' sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;

    4. sull'organizzazione generale dell'istruzione.

  3. Il consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli.

  4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.

  5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione e' formato da trentasei componenti. Di tali componenti:

    1. quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali; e' garantita la rappresentanza di almeno una unita' di personale per ciascun grado di istruzione;

    2. quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'universita', del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il piu' ampio pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Statoregioni citta' e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL;

    3. tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta;

    4. tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

  6. Il Consiglio superiore e' integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano, a norma dell'articolo 9 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, o, rispettivamente, da un rappresentante della provincia di Trento, a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, quando e' chiamato ad esprimere il parere sui progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).

  7. Fino al riordino del settore dell'istruzione artistica superiore il consiglio e' integrato da tre rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in servizio presso le accademie, i conservatori e gli istituti superiori delle industrie artistiche.

  8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di Ministro o di Sottosegretario di Stato non sono compatibili con la carica di consigliere del consiglio superiore della pubblica istruzione. I membri del consiglio superiore non sono rieleggibili piu' di una volta. Il personale in servizio nelle scuole statali che sia stato eletto nel consiglio superiore puo' chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo e' valido a tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle procedure per il conseguimento di miglioramenti retributivi, come servizio di istituto nella scuola.

  9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini e le modalita' per le elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonche' per le designazioni e le nomine dei componenti del consiglio.

Art 3.

Organi, struttura, e funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione

  1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione dura in carica cinque anni. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti.

  2. Il Consiglio elegge altresi' l'ufficio di presidenza, al quale partecipano pariteticamente componenti eletti e nominati.

  3. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, approva il proprio regolamento, nel quale sono tra l'altro disciplinati i tempi e le modalita' di svolgimento dei lavori; la composizione e le modalita' di elezione dell'ufficio di presidenza; l'istituzione e il funzionamento di commissioni per la trattazione degli affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve necessariamente essere deliberato dall'assemblea generale.

  4. Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 3, si riunisce in assemblea ogni qualvolta ne faccia richiesta il Ministro o almeno un terzo dei suoi componenti.

  5. I pareri sono resi dal consiglio nel termine ordinario di quarantacinque giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non puo' comunque essere inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di quarantacinque giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si puo' prescindere dal parere.

  6. Per la trattazione di specifiche materie il Consiglio puo' avvalersi della consulenza di uffici, organi e personale dipendenti dall'amministrazione della pubblica istruzione, nonche' di enti da essa vigilati. Il personale chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio usufruisce, nei casi di legge, del trattamento di missione.

  7. Il Consiglio si avvale di una segreteria amministrativa e organizzativa alla quale e' preposto un dirigente dell'amministrazione della pubblica istruzione.

Art 3.

Organi, struttura, e funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione

  1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione dura in carica cinque anni. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti.

  2. Il Consiglio elegge altresi' l'ufficio di presidenza, al quale partecipano pariteticamente componenti eletti e nominati.

  3. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, approva il proprio regolamento, nel quale sono tra l'altro disciplinati i tempi e le modalita' di svolgimento dei lavori; la composizione e le modalita' di elezione dell'ufficio di presidenza; l'istituzione e il funzionamento di commissioni per la trattazione degli affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve necessariamente essere deliberato dall'assemblea generale.

  4. Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 3, si riunisce in assemblea ogni qualvolta ne faccia richiesta il Ministro o almeno un terzo dei suoi componenti.

  5. I pareri sono resi dal consiglio nel termine ordinario di quarantacinque giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non puo' comunque essere inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di quarantacinque...

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