DECRETO 27 marzo 2008 - Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola.

Capo I
Disposizioni generali

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 che stabilisce modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005, per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti Feaog, sezione ´garanziaª ed in particolare il punto 4 dell'allegato contenente linee direttrici per i criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, cosi' come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

Visto in particolare l'art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 165/1999;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2001 che definisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attivita' dei centri autorizzati di assistenza agricola;

Visti gli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato opportuno modificare la normativa sul funzionamento dei centri autorizzati di assistenza agricola al fine di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza delle attivita' degli stessi svolta a favore delle imprese agricole;

Vista la nota dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato n. 43555 del 21 novembre 2007, con la quale l'Autorita' ha esaminato i rapporti tra i CAA e la prestazione di servizi di consulenza a soggetti beneficiari di aiuti comunitari;

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende:

    1. per ´decreto n. 165/1999ª il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

    2. per ´societa' richiedentiª le societa' di capitali costituite dai soggetti abilitati all'istituzione dei centri autorizzati di assistenza agricola, di cui all'art. 3-bis, comma 2, del decreto n. 165/1999, che hanno presentato richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di cui al medesimo art. 3-bis;

    3. per ´Caaª ovvero ´Centro autorizzato di assistenza agricolaª la societa' richiedente, che abbia ottenuto, previa verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, ai sensi dell'art. 3-bis, del decreto legislativo n. 165/1999, l'autorizzazione da parte della regione competente per territorio. Il Caa puo' operare, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 165/1999, previa stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, lettere a) e b) del presente decreto;

    4. per ´organizzazioni agricole maggiormente rappresentativeª ai sensi del decreto n. 165/1999, art. 4, comma 2, si intendono quelle rappresentate in seno al CNEL e presenti in almeno cinque regioni con strutture organizzate che garantiscano idonea capacita' operativa ai sensi del successivo art. 7;

    5. per ´associazioni dei produttori e lavoratoriª di cui all'art. 3-bis, comma 2, del decreto n. 165/1999, si intendono le associazioni con finalita' statutarie proprie degli organismi sindacali o di categoria operanti nel settore, rappresentate in seno al CNEL;

    6. per ´associazioni di liberi professionistiª si intendono le associazioni costituite mediante atto registrato, tra soggetti abilitati all'esercizio di un'attivita' professionale di cui all'art. 2229, del codice civile, che comprenda ordinariamente lo svolgimento di funzioni riferibili a quelle proprie del Caa.

    Capo I
    Disposizioni generali

    Art. 2.

    Attivita' del Caa

  2. Il Caa, puo' svolgere:

    1. le attivita' di servizio di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettere a), b), c), del decreto n. 165/1999, sulla base di specifiche convenzioni sia con l'organismo di coordinamento sia con gli organismi pagatori, a meno che dette attivita' di servizio non siano assegnate in via esclusiva dalla normativa comunitaria o nazionale ad altri soggetti;

    2. ulteriori servizi e attivita', sulla base di specifiche convenzioni con le regioni, le province autonome e altri soggetti pubblici secondo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 4, del decreto n. 165/1999;

    3. nella fase istruttoria delle istanze relative all'esercizio dell'attivita' agricola presentate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni, l'attivita' di verifica della completezza documentale, con particolare riguardo a:

    gli adempimenti delle imprese agricole previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di sicurezza alimentare e di igiene degli alimenti, nei limiti di applicabilita' al settore agricolo di tale normativa;

    le istanze di concessione alle imprese agricole dei contributi sui premi assicurativi e degli interventi compensativi, nonche' la sottoscrizione di polizze assicurative collettive, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

    l'adempimento degli obblighi in materia di tutela del territorio e di salvaguardia dell'ambiente.

  3. Per le attivita' previste dal comma 1, lettere a) e b), il Caa ha, in particolare, la responsabilita' della identificazione del produttore e dell'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonche' la facolta' di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati.

  4. Le convenzioni devono necessariamente recare una clausola risolutiva espressa che, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, disponga la risoluzione delle medesime qualora, a seguito dell'attivita' di vigilanza di cui al successivo art. 11, venga accertata in capo al CAA...

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