LEGGE 31 marzo 1976, n. 124 - Rifinanziamento delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33 e 1 marzo 1972, n. 42, concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e modifiche al decreto presidenziale 8 febbraio 1954, n. 320

Coming into Force07 Maggio 1976
End of Effective Date21 Dicembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/04/22/076U0124/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date31 Marzo 1976
Published date22 Aprile 1976
Official Gazette PublicationGU n.106 del 22-04-1976
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

In aumento alle somme previste dall'articolo 1 della legge 9 giugno 1964, n. 615, dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e dall'articolo 1 della legge 1 marzo 1972, n. 42, nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' sono iscritte la somma di lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1975, la somma di lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1976, la somma di lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1977, la somma di lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1978, la somma di lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1979, la somma di lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1980 e la somma di lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1981.

Anche per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, cosi' come modificati dalla presente legge.

Art 2.

Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e' cosi' modificato:

"Tale indennita' non dovra' essere in ogni caso superiore a 80.000 lire a capo".

Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e' cosi' modificato:

"Ai proprietari degli ovini e dei caprini infetti abbattuti sara' corrisposta una indennita' pari a L. 15.000 a capo".

Art 3.

All'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, viene aggiunto il seguente comma:

"Le regioni alle quali sono state delegate le funzioni amministrative concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, coordinano i programmi di cui al primo comma elaborando un unico programma regionale da inviare al Ministero della sanita' per l'approvazione previo parere della commissione di cui all'articolo 2. Le province autonome di Trento e Bolzano elaborano i programmi per i rispettivi territori".

Art 4.

L'articolo 5 della legge 9 giugno 1964, n. 615, modificato dall'articolo 4 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e' sostituito dal seguente:

"Per le spese necessarie all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento di cui all'articolo 2 possono essere autorizzate aperture di credito a favore delle competenti autorita' sanitarie ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

In deroga a quanto disposto dal predetto articolo 56 il limite delle aperture di credito e' elevato per ciascun capitolo di bilancio a lire 480 milioni".

Art 5.

Gli ordini di accreditamento emessi ai sensi del precedente articolo 4 sui fondi di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, alla legge 23 gennaio 1968, n....

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