N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 9 marzo 2012

Ricorso della Regione autonoma della Sardegna (cod. fisc.

80002870923) in persona del suo Presidente Dott. Ugo Cappellacci, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto e in forza di delibera della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 9/2 del 23 febbraio 2012, dagli Avv.ti Tiziana Ledda (cod. fisc. LDDTZN52T59B354Q; PEC:

tledda@pec.regione.sardegna.it; fax 070.6062418) e Prof. Massimo Luciani (cod. fisc. LCNMSM52L23H501G; fax: 06.697634240; PEC massimoluciani@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Bocca di Leone, n. 78;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, a seguito e per l'annullamento del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2011, recante 'Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica. (11A16870)', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.

Fatto 1. - Il presente conflitto trae origine dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2011, recante 'Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.

(11A16870)', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. Per comodita' d'esposizione e' opportuno trascrivere integralmente l'atto impugnato:

'Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed in particolare:

l'articolo 52, con il quale e' prevista la sottoposizione ad accisa dell'energia elettrica;

l'Allegato 1 nel quale e' stabilita l'aliquota di accisa da applicare all'energia elettrica per ogni chilowattora di energia impiegata, per qualsiasi uso, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;

Visto l'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con il quale e' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52 e seguenti del testo unico n. 504 del 1995 in favore delle Province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 chilowattora di consumo al mese;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, con la quale si attribuisce delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

Visto l'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con il quale si stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del testo unico n. 504 del 1995 e' soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato;

Visto il predetto articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito;

Considerato che le risorse derivanti dall'applicazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del predetto decreto-legge n.

511 del 1988, consumata nelle sole Regioni a Statuto ordinario, comprensive della parte versata all'erario relativamente alle utenze con potenza disponibile superiore a 200 kW, ammontano a 1.318 milioni di euro;

Ritenuto che si rende necessario ed urgente emanare il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, tenuto conto che a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del richiamato decreto-legge n. 511 del 1988, verra' soppressa nelle Regioni a Statuto ordinario e che nel contempo e' necessario assicurare l'equivalenza del gettito;

Ritenuto necessario rinviare alla procedura di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la definizione delle modalita' per la neutralizzazione, nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1 - Modificazioni aliquota di accisa sull'energia elettrica 1. L'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, e' determinata in euro 0,0121 per ogni chilowattora di energia impiegata.

Art. 2 - Efficacia Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2012 e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana'.

  1. - Per completezza d'esposizione si deve osservare che, contestualmente al decreto ministeriale menzionato in epigrafe, il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato il d.m. 30 dicembre 2011, recante 'Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale all'accesa sull'energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario.

    (11A16869)', anch'esso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.

    Questo secondo decreto ministeriale, in pretesa attuazione dell'articolo 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, ha previsto l'aumento, sull'intero territorio nazionale, dell'accisa erariale sul consumo di energia elettrica, al fine di compensare la soppressione dell'addizionale comunale sull'accisa sull'energia elettrica nelle (sole) Regioni a Statuto ordinario.

    La Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna, con delibera n. 9/1 del 23 febbraio 2012, ha deliberato di promuovere ricorso per conflitto di attribuzione per richiedere a codesta ecc.ma Corte costituzionale l'annullamento anche di tale secondo decreto, per motivi largamente analoghi a quelli che di seguito si esporranno.

    Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, recante 'Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica. (11A16870)', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011 e' gravemente lesivo delle attribuzioni costituzionali della Regione Autonoma della Sardegna e deve essere annullato per i seguenti motivi di Diritto

    Premessa.

    Al fine di agevolare lo svolgimento dei motivi di ricorso senza dover tediare codesto ecc.mo Collegio con inutili ripetizioni, valga di qui in avanti la precisazione che gli articoli della Costituzione che riconoscono attribuzioni costituzionali alle Regioni ordinarie sono richiamati ai sensi dell'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, che estende alle Regioni a Statuto speciale le disposizioni di maggior favore previste per le Regioni ordinarie nelle more della revisione dei loro statuti.

  2. - Violazione della legge n. 42 del 2009 (in particolar modo dell'art. 1, comma 2), in riferimento all'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, e, per l'effetto, violazione degli artt. 3, 7 e 8 dello Statuto speciale per la Sardegna (l. cost. n. 3 del 1948) e 117 e 119 Cost.

    Il decreto ministeriale impugnato viola la legge n. 42 del 2009 (in particolar modo l'art. 1, comma 2), in riferimento all'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, e, per l'effetto, viola gli artt.

    3, 7 e 8 dello Statuto della Regione Sardegna e 117 e 119 Cost., in quanto detta disposizioni sulle accise applicabili nelle Regioni a Statuto speciale (e dunque anche nei confronti della Regione Sardegna) in pretesa attuazione di disposizioni di legge che non trovano applicazione - appunto - nelle Regioni a Statuto speciale. In questo modo il decreto impugnato comprime senza un valido fondamento normativo le attribuzioni costituzionali della Regione Sardegna ed in particolare interferisce con la competenza legislativa esclusiva nella materia 'ordinamento degli enti locali' e 'finanza locale', di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), dello Statuto di autonomia e con la competenza legislativa concorrente nella materia 'coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario', di cui all'art.

    117, comma 3, Cost.

    2.1. - Per comprendere la lesione delle attribuzioni costituzionali della ricorrente, e' opportuno riepilogare la singolare vicenda normativa in cui si colloca l'atto impugnato. Il d.m. 30 dicembre 2011, come si e' gia' visto, e' stato adottato in pretesa attuazione della clausola contenuta nell'art. 18, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 68 del 2011, recante 'Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a Statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario'. Nel comma ora menzionato si dispone che 'a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e' soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito'.

    2.2. - Si deve ancora premettere che il d.lgs. n. 68 del 2011 specifica nel proprio titolo di riguardare le sole Regioni a Statuto ordinario e infatti e' stato emanato (lo si legge nel preambolo) 'Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante 'Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione''. Le deleghe conferite dalla legge n. 42 del 2009, pero', concernevano, nella larga...

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