n. 50 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 luglio 2014 -

Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore, On.le Rosario Crocetta, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si allega Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370 presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10, nonche' del relativo allegato 1 per la parte che riguarda le Province siciliane, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68 per violazione dell'art. 36 dello Statuto d'Autonomia in combinato disposto con l'art. 2, comma 1 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Fatto Sulla G.U.R.I. 5 maggio 2014, n. 102 e' stato pubblicato il testo del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche» come convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68. In particolare l'art. 10 del suindicato provvedimento normativo in vigore dal 6 maggio 2014 e recante «Proroga delle modalita' di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio» dispone che: «1. Per l'anno 2014, sono confermate le modalita' di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio gia' adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2014 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni di risorse per la revisione della spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto. 2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore...

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