n. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 gennaio 2014 -

Ricorso della Provincia Autonoma di Trento (cod. fisc. 00337460224), in persona del Presidente pro tempore Ugo Rossi, autorizzato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2571 dell'11 dicembre 2013 (doc. 1) e dalla delibera del Consiglio provinciale 18 dicembre 2013, n. 5 (doc. 2), rappresentata e difesa - come da procura speciale n. 27962 di rep. del 13 dicembre 2013 (doc. 3) rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod. fisc. FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc. PDRNCL56R01G428C) dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv. Luigi Manzi (cod. fisc. MNZLGU34E15H501Y) di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri, n. 5, Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 2-bis, comma 2, e dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013, Supplemento Ordinario n. 73/L, per violazione: dello Statuto speciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con riferimento agli articoli 75, 79, 103, 104 e 107, e delle connesse norme di attuazione;

del titolo VI dello stesso Statuto speciale, con particolare riferimento agli articoli 79, 80 e 81, ed alle relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, segnatamente articoli 9, 10, 10-bis e 17, 18 e 19);

dell'articolo 8, n. 25) e dell'articolo 16 dello stesso Statuto speciale nonche' delle relative norme di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469);

in quanto occorra dell'articolo 117 della Costituzione in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del principio di ragionevolezza, espresso dall'art. 3 Cost. F a t t o La presente impugnazione e' rivolta avverso due specifiche norme del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, nel testo risultante dalla conversione in legge 28 ottobre 2013, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici». Invertendo l'ordine prescelto dal legislatore, conviene iniziare l'esame dall'art. 3, il quale direttamente si collega agli articoli 1 e 2 (che non formano oggetto di impugnazione), mentre l'art. 2-bis - come subito dopo si dira' - si riferisce ad una situazione specifica, dettando una disciplina particolare. La ragione dell'art. 3 sta nel fatto che le disposizioni degli articoli 1 e 2, determinando per il 2013 l'esonero dall'Imposta Municipale Propria (IMU) dell'abitazione principale (la cosiddetta «prima casa»), determina una rilevantissima diminuzione del gettito destinato ai Comuni. Il legislatore si e' fatto carico di tale problema, appunto individuando nel bilancio statale determinate risorse compensative. Sennonche', mentre per quanto riguarda i comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna l'art. 3 precisamente determina l'ammontare del contributo (comma 1) e ne prevede la ripartizione in favore dei Comuni (comma 2), per quanto riguarda i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano (cioe' delle autonomie speciali cui «la legge» - in realta' lo Statuto speciale - attribuisce competenza in materia di finanza locale), si dispone (comma 2-bis) che «la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto» avvenga «attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214». In altre parole, per le comunita' regionali e provinciali in questione la «compensazione» non avviene attraverso la corresponsione di risorse, ma attraverso una «minore sottrazione». Tale comma 2-bis dell'art. 3 forma oggetto della presente impugnazione, per le ragioni che verranno esposte di seguito nella parte in Diritto, e che si collegano all'impugnazione gia' proposta dalla stessa Provincia autonoma avverso l'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Forma oggetto di impugnazione - come anticipato - anche il comma 2 dell'art. 2-bis. Il comma 1 di tale articolo (che non forma oggetto di impugnazione) determina anch'esso per i comuni un minor gettito IMU: esso infatti prevede che, «per l'anno 2013 e limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201», i comuni possano «equiparare all'abitazione principale» le unita' immobiliari (non di lusso) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale: ed e' dunque evidente che da tale equiparazione deriva un minor gettito fiscale, dato che in sostanza si tratta di una esenzione...

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