n. 35 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2013 -

Ricorso della Provincia autonoma di Trento (cod. fisc. 00337460224), in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, previa deliberazione della Giunta provinciale 8 febbraio 2013, n. 220 (doc. 1), e delibera di ratifica del Consiglio provinciale 19 febbraio 2013, n. 3 (doc. 2), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 27853 del 26 febbraio 2013 (doc. 3), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod. fisc. FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc. PDRNCL56R01G428C) dell'Avvocatura della Provincia di Trento, con domicilio eletto presso l'avv. Luigi Manzi (cod. fisc. MNZLGU34E15H501Y) di Roma in via Confalonieri, n.5, Roma;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 25, lett. b), n. 4, e comma 28;

comma 118;

comma 132;

se ed in quanto riferibili alle Province autonome, commi 138;

141;

142;

143;

146;

380, in particolare lett. b), f), h) e i);

448;

455;

456;

457;

459;

da 461 a 465 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 suppl. ord. n. 212/L;

Per violazione: degli articoli 75, 79, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale);

del titolo VI dello Statuto speciale, in particolare degli articoli 79, 80 e 81;

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, in particolare degli articoli 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19, e del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115;

dell'articolo 9, n. 10) e dell'articolo 16 dello Statuto speciale nonche' delle relative norme di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474);

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (in particolare dell'articolo 2), e dell'articolo 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526;

degli articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

del principio di leale collaborazione, nei modi e peri profili di seguito illustrati. Fatto e diritto Premessa. Il presente ricorso si riferisce ad alcune disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013). Tale legge, conformemente alla sua natura, ha contenuto eterogeneo, e contenuto eterogeneo hanno anche le diverse disposizioni qui impugnate. E' risultato percio' preferibile evitare una illustrazione generale in fatto, e trattare invece direttamente delle singole disposizioni impugnate, esponendo in relazione a ciascuna di esse sia il contenuto che le censure e gli argomenti in diritto. Alcune delle disposizioni qui impugnate sono certamente destinate ad applicarsi alla ricorrente Provincia, in quanto esse espressamente includono le Province autonome di Trento e di Bolzano tra i propri destinatari. In altri casi l'intenzione del legislatore di riferire le discipline contestate alla ricorrente Provincia non e' certa, ed anzi e' possibile intenderle nel senso che esse non si applichino ad essa. Infatti, la legge n. 228/2012 contiene all'art. l, comma 554 una clausola di salvaguardia cosi formulata: "le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione". La ricorrente Provincia ritiene che tale clausola debba essere intesa nel senso di un generale rinvio al meccanismo delle norme di attuazione - quale meccanismo generale previsto dagli Statuti speciali - e ad eventuali meccanismi differenziati previsti dalle stesse norme di attuazione per specifici ambiti. Tuttavia, ne' la particolare formulazione della clausola (con l'assegnazione alle stesse Regioni speciali e province autonome di un compito attuativo), ne' il contenuto delle singole disposizioni impugnate consentono di escludere che esse intendano applicarsi - sia pure indirettamente - anche in provincia di Trento. Cio' giustifica la loro contestazione con il presente ricorso;

qualora, invece, si dovesse condividere che il comma 554 escluda l'applicabilita' delle norme impugnate in provincia di Trento, senza porre per il futuro vincoli di contenuto alle norme di attuazione dello statuto, le ragioni di doglianza verrebbero meno, in relazione a tutte le disposizioni che non si riferiscono espressamente alla ricorrente Provincia. 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 25, lett. b), n. 4 e comma 28. L'art. 1, comma 25, lett. b), n. 4 modifica l'art. 37, comma 10, d.l. n. 98/2011. La modifica consiste nell'aggiunta, alla fine, del seguente periodo: «Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera s), e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con le modalita' di cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa». L'art. 37, comma 6, lett. s) ridetermina il contributo unificato per i giudizi amministrativi. A sua volta, l'art. 1, comma 28 stabilisce che "il maggior gettito derivante dall'applicazione dei commi 25, lettera a), e 27 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,... introdotto dal comma 25, lettera b), numero 4), del presente articolo". Il maggior gettito di cui al comma 25, lett. a), e' sempre quello derivante dall'aumento del contributo unificato per i giudizi amministrativi, perche' tale disposizione modifica l'art. 37, comma 6, lett. s) d.l. 98/2011. Il comma 27 dispone che "il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), del presente articolo, e' aumentato della meta' per i giudizi di impugnazione": anche l'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002 riguarda "il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato". Dunque, entrambe le norme impugnate riservano al bilancio statale il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato per i giudizi amministrativi, con lo scopo di effettuare "interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa". Ed entrambe violano l'art. 75 dello Statuto. Infatti, l'art. 75 dello Statuto speciale dispone che "sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:... g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici". La natura "erariale" del contributo unificato e' pacifica: v. la sent. di codesta Corte 73/2005, punto 3 del Diritto. Dunque, il maggior gettito del contributo unificato - riservato allo Stato dalle norme impugnate - rientra evidentemente tra le "entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate", di cui all'art. 75, comma l, lett. g), St. In questi termini, i nove decimi di esso spettano alla Provincia. Percio' l'art. 1, comma 25, lett. b), n. 4 e comma 28 sono costituzionalmente illegittimi. La fondatezza della censura sopra esposta non potrebbe essere contestata facendo valere la clausola di possibile riserva all'erario statale prevista dalle norme di attuazione di cui al d.lgs. 268/1992. Per quanto qui rileva, infatti, l'art. 9 di tale decreto dispone che "il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge, per finalita' diverse da quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis, alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamita' naturali, e' riservato allo Stato, purche' risulti temporalmente delimitato, nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile";

si aggiunge poi che "fuori dei casi contemplati nel presente articolo si applica quanto disposto dagli articoli 10 e 10-bis". Per una piu' completa comprensione di questa clausola conviene ricordare che l'art. 10 regolava la "quota variabile" di cui all'art. 78 dello Statuto, quota che e' stata soppressa dall'art. 1, comma 107, della legge n. 191 del 2009 (comma emanato ai sensi dell'art. 104 dello Statuto di autonomia), come parte del contributo delle Province autonome al conseguimento degli obbiettivi di perequazione e di stabilita'. In relazione ad essa il comma 6 dell'art. 10 stabiliva che "una quota del previsto incremento del gettito tributario, escludendo comunque gli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale, spettante alle province autonome e derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonche' dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalita' e non considerati ai fini della determinazione dell'accordo relativo all'esercizio finanziario precedente, da valutarsi al netto delle eventuali previsioni di riduzione di gettito conseguenti all'applicazione di norme connesse, puo' essere destinata, limitatamente agli esercizi previsti dall'accordo, al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai precedenti provvedimenti". A sua volta, l'art. 10-bis dispone che "entro la...

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