n. 187 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 dicembre 2012 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della Legge della Regione Veneto n. 40 del 28/9/2012 (pubblicata sul BUR n. 82 del 5/10/2012), recante "Norme in materia di unioni montane". Nella seduta del 30 novembre 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato la determinazione di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale la Legge della Regione Veneto n. 40 del 28/9/2012 (pubblicata sul BUR n. 82 del 5/10/2012), recante "Norme in materia di unioni montane", secondo quanto si argomenta e si deduce come segue. La legge regionale in esame, nelle more di un'organica disciplina regionale, detta norme in materia di unioni montane, definendo la dimensione ottimale degli ambiti territoriali delle aree geografiche montane e disciplinando lo svolgimento in forma associata di funzioni da parte dei comuni montani. La legge regionale e' censurabile per le seguenti disposizioni: 1) l'articolo 5, al comma 1 stabilisce che l'unione montana costituisce la forma per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nelle aree di cui all'articolo 3, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali, 2) il comma 3 del medesimo articolo prevede che siano le unioni montane a poter stipulare fra loro o con singoli comuni apposite convenzioni. Diritto La formulazione della citata norma porta a ritenere che l'unione montana sia l'unico soggetto giuridico ammesso per la gestione associata delle funzioni fondamentali tra i comuni montani obbligati, ponendosi in contrasto con l'articolo 14 del decreto legge 78/2010 (convertito con modificazioni, dalla legge 122/2010) che, al comma 28, stabilisce una duplice tipologia di forma associativa, ovvero unione di comuni o convenzione, e con l'articolo 16 del d.l. n. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011), come modificati dall'articolo 19 del d.l. n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012), in violazione pertanto dell'articolo 117 della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica. Tali disposizioni statali in materia di esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali stabiliscono, invece, una serie ben piu' ampia di strumenti giuridici cui fare ricorso per adempiere a quell'obbligo. Inoltre, per i comuni con popolazione inferiore a...

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