N. 150 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 ottobre 2012

Ricorso della PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (c.f. e p.i.

00390090215), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Dott. Luis Durnwalder (c.f. DRNLSA41P23D484O), giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 1440 del 24 settembre 2012, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente in virtu' di procura speciale Rep. n. 23469 del 24 settembre 2012, rogata dal Segretario Generale della Giunta provinciale Dott. Hermann Berger - dagli avv.ti Renate von Guggenberg (c.f. VNGRNT57L45A952K),

Stephan Beikircher (c.f. BKRSPH65E10B160H), Cristina Bernardi (c.f.

BRNCST64M47D548L) e Laura Fadanelli (c.f. FDNLRA65H69A952U), tutti del Foro di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e n. fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (c.f. CSTMHL38C30H501R), del Foro di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it ed indirizzo di posta elettronica certificata michelecosta@ordineavvocati-.roma.org e n. fax 06/3729467, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Bassano del Grappa n. 24;

Contro la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio in carica;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 17-ter, comma 5; 37, commi da 4 a 8; e 69, comma 3-bis; del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante 'Misure urgenti per la crescita del Paese', convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; pubblicata nel Supplemento ordinario n.

171/L alla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012.

Fatto Nel Supplemento ordinario n. 171/L alla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012, e' stata pubblicata la legge 7 agosto 2012, n.

134, recante 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese'.

Il decreto-legge n. 83 del 2012 contiene:

Titolo I (Misure urgenti per le infrastrutture l'edilizia ed i trasporti), ed in particolare misure per l'attrazione di capitali privati, misure di semplificazione e accelerazione; misure per l'edilizia, misure per i trasporti, disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilita' mediante veicoli a basse emissioni complessive (articoli da 1 a 17-terdecies);

Titolo II (Misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione) - (articoli da 18 a 22);

Titolo III (Misure urgenti per lo sviluppo economico), ed in particolare misure per la crescita sostenibile, nuovi strumenti di finanziamento per le imprese, misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali, misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico e a sostegno delle imprese, misure per accelerare l'apertura dei servizi pubblici locali al mercato, misure per la giustizia civile, misure per l'occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo, misure per la ricerca scientifica e tecnologica, misure per il turismo e lo sport e, infine, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonche' per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Titolo IV (Disposizioni finanziarie).

In sede di conversione del decreto-legge in questione, nel Titolo I e' stato inserito il Capo IV-bis, recante una serie di disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilita' mediante veicoli a basse emissioni complessive.

Le disposizioni del predetto capo perseguono la finalita' di sviluppare la mobilita' sostenibile (art. 17-bis), attraverso un insieme di misure e di incentivi, che riguardano in particolare la semplificazione dell'attivita' edilizia, la materia urbanistica, la previsione di un piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, azioni di sostegno alla ricerca, la determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di indicazioni all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, riguardanti la rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, con particolare riferimento alle politiche tariffarie ed incentivi per l'acquisto di veicoli.

L'art. 17-ter dispone che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le regioni emanano le disposizioni legislative di competenza, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel Capo IV-bis e dell'intesa che, nel medesimo termine di sei mesi, il Governo e' chiamato a promuovere al fine di assicurare la realizzazione di posizioni unitarie e l'armonizzazione di interventi e obiettivi comuni (commi 1 e 4), prevedendo espressamente che le autonomie speciali provvedono a cio' in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione (comma 2), con l'obbligo di salvaguardare l'unita' economica nazionale e i livelli minimi essenziali delle prestazioni nel territorio dello Stato (comma 3).

In tale contesto, il comma 5 dell'art. 17-ter dispone peraltro che, fino alla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regionali e provinciali (ai sensi dei commi 1 e 2), le disposizioni del capo IV-bis si applicano nell'intero territorio nazionale.

Inoltre, nel Capo IV (Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico) del Titolo III, con l'art. 37 vengono introdotte modifiche all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), in relazione alla disciplina delle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

In sede di conversione il comma 4 di tale articolo e' stato sostituito, prevedendo ora, con un riferimento espresso anche alle Province autonome, che le medesime, cinque anni di anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca ovvero entro due anni per quelle gia' scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2017, indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, liberta' di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione. L'indizione della gara e' prevista anche per l'attribuzione di nuove grandi concessioni idroelettriche.

Inoltre, con il decreto interministeriale che determina i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri e i termini concernenti la procedura di gara, sono altresi' stabiliti i criteri ed i parametri per definire la durata della concessione, in rapporto all'entita' degli investimenti, nonche' i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettante al concessionario uscente ed e' determinata la percentuale dell'offerta economica da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalita' dei clienti finali, secondo modalita' definite nel medesimo decreto.

Inoltre, il comma 7 dell'art. 37, al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attivita' di generazione idroelettrica e parita' di trattamento tra gli operatori economici, prevede che, con decreto interministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato - regioni, siano stabiliti i criteri generali per la determinazione secondo criteri di economicita' e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni di concessione ad uso idroelettrico.

Infine, sempre in sede di conversione del decreto-legge in questione, all'art. 69 sono stati aggiunti due nuovi commi, il comma 3-bis ed il comma 3-ter.

Tali commi, al fine di semplificare l'organizzazione degli enti territoriali locali, di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di contribuire al contenimento della spesa pubblica, nonche' di ottemperare al disposto per cui la titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e' a titolo esclusivamente onorifico e non puo' essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza, con esclusione dei comuni di cui all'art. 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, impongono alle Province autonome di Trento e di Bolzano di prevedere in tal senso 'nell'ambito della propria autonomia statutaria e nel quadro delle procedure di coordinamento previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ...', '...

compatibilmente con le competenze attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione'.

I sopra citati articoli 17-ter, comma 5; 37, commi da 4 a 8; e 69, comma 3-bis, del decreto-legge in parola, come convertito dalla legge n. 134 del 2012, violano le particolari prerogative riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano e risultano, quindi, costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 8, nn. 3), 5), 6), 10), 13) 15), 17), 18), 21) e 24); dell'art. 9, nn. 9) e 10);

dell'art. 12; dell'art. 13; dell'art. 14; dell'art. 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), del Titolo VI dello stesso Statuto, in particolare degli articoli 79, 80 e 81; degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto, delle relative norme d'attuazione, in particolare, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), in particolare degli...

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