N. 89 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 giugno 2012

Ricorso della Regione Veneto (C.F. 80007580279 - P. IVA 02392630279), in persona del Presidente della Giunta Regionale dott.

Luca Zaia (C.F. ZAILCU68C27C957O), autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 869 del 22 maggio 2012 (all. 1), rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Bruno Barel (C.F.

BRLBRN52D19M089Z) del Foro di Treviso, Ezio Zanon (C.F.

ZNNZEI57L07B563K) coordinatore dell'Avvocatura regionale, Daniela Palumbo (C.F. PLMDNL57D69A266Q) della Direzione Regionale Affari Legislativi e Luigi Manzi (C.F. MNZLGU34E15H501V) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri, n. 5 (per eventuali comunicazioni: fax 06/3211370, posta elettronica certificata luigimanzi@ordineavvocatirorna.org);

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 82 del 6 aprile 2012, S.O. n. 69:

art. 29 'Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero', per violazione degli articoli 117, IV comma, 118 e 120 (in relazione al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni) della Costituzione;

art. 40 'Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva', comma l, per violazione dell'art. 117, IV comma, della Costituzione;

art. 41 'Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande', per violazione dell'art. 117, IV comma, della Costituzione;

art. 50 'Attuazione dell'autonomia', comma 1, per violazione degli articoli 117, IV comma, e 120 (in relazione al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni) della Costituzione;

art. 53, 'Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza agli usi finali di energia', comma 7, per violazione dell'art. 120 della Costituzione, in relazione al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni;

art. 60 'Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma 'carta acquisti', per violazione degli articoli 117, IV comma, e 120 (in relazione al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni) della Costituzione;

art. 61 'Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa', comma 3, per violazione dell'art. 120 (in relazione al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni) della Costituzione, e dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 'Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo', convertito in legge con modificazioni con legge 4 aprile 2012, n. 35, contiene una serie di misure, eterogenee fra loro, alcune delle quali vanno a ledere le prerogative costituzionali delle Regioni ordinarie, sotto vari profili.

La Regione del Veneto, pur condividendo in linea generale la finalita' di semplificazione, e' tuttavia costretta a censurare in questa sede quelle disposizioni, indicate in epigrafe e di seguito, che, ciascuna nelle parti e per i profili indicati, violano la sua autonomia costituzionalmente garantita e la leale collaborazione tra lo Stato e la Regione stessa.

Art. 29 'Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero':

violazione degli articoli 117, comma IV, 118 e 120 (in relazione al principio di leale collaborazione) della Costituzione.

L'art. 29 del decreto-legge reca 'Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero'.

Al comma 1, dispone che i progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero approvati dall'apposito Comitato interministeriale 'rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio'.

Al comma 2, stabilisce che entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 'il Comitato interministeriale di cui al comma 1 dispone le norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali atte a garantire l'esecutivita' dei progetti suddetti, nomina, nei casi di particolare necessita', ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad acta per l'attuazione degli accordi definiti in sede regionale con coordinamento del Comitato interministeriale. Al Commissario non spettano compensi e ad eventuali rimborsi spese si provvede nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti'.

Il contesto normativo nel quale viene a collocarsi la disposizione citata e' rappresentato dal decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante 'Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa'.

Precisamente, viene qui in rilievo l'art. 2 di quel decreto, recante la rubrica 'Interventi urgenti nel settore beticolo-saccarifero', col quale, al fine di fronteggiare la grave crisi del settore bieticolo-saccarifero, si e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato interministeriale, col compito (comma 2): a) di approvare entro 45 giorni 'il piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticola-saccarifera'; b) di coordinare 'le misure comunitarie e nazionali previste per la riconversione industriale del settore e per le connesse problematiche sociali'; c) di formulare 'direttive per l'approvazione dei progetti di riconversione'.

La medesima disposizione statale ha poi previsto (comma 3) l'approvazione da parte del Ministro per le politiche agricole dei progetti di riconversione presentati per ciascuno degli impianti industriali ove sarebbe cessata la produzione di zucchero, ed ulteriori misure di sostegno, anche da parte dell'AGEA (commi da 4 a 5-bis, variamente modificati in sede di conversione e da leggi sopravvenute).

Le misure cosi' adottate dall'Italia erano coerenti con quelle decise a livello comunitario per la ristrutturazione dell'industria comunitaria dello zucchero, affetta da difficolta' strutturali, mediante il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006 'relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunita' europea e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune' (in G.U.U.E. L 58/42 del 28 febbraio 2006).

Il 'Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero' del 19 dicembre 2006, formulato ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 320/2006 dal Ministero delle politiche agricole,

Dipartimento delle politiche di sviluppo, PQSR II, e le connesse direttive sono stati approvati dal Comitato interministeriale ad hoc nella riunione del 31 gennaio 2007, con la previsione di chiusura di 19 dei 13 stabilimenti operanti in Italia, fra i quali quello di Porto Viro (Rovigo) della societa' Italia Zuccheri s.p.a.

La Regione Veneto ha dato attuazione a quanto previsto dal regolamento comunitario e dalle correlate disposizioni statali, relativamente all'unico stabilimento saccarifero presente nel territorio regionale, quello di Porto Viro, che ha proposto un accordo di riconversione.

La Regione del Veneto ha infatti tempestivamente approvato, con deliberazione di Giunta regionale n. 1234 dell'8 maggio 2007 (in B.U.R. n. 49 del 29 maggio 2007), l''Accordo di conversione produttiva dello stabilimento saccarifero di Porto Viro'.

L'Accordo tuttavia non ha potuto avere attuazione nei modi e termini previsti per ragioni economiche legate alla sfavorevole congiuntura di mercato; di conseguenza, e' stato successivamente modificato con un 'Accordo integrativo', approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 983 del 21 aprile 2009 (in B.U.R. n. 37 del 5 maggio 2009).

Dopo una pausa imposta da impedimenti di ordine normativo e finanziario (cfr. art. 4 della legge finanziaria regionale per il 2011), il procedimento e' proseguito. Sui contenuti dell'Accordo integrativo ha recentemente espresso parere favorevole la Commissione tecnica regionale per l'ambiente, nella seduta del 12 marzo 2012, e tale parere costituira' la posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di servizi che dovra' essere convocata per concludere il procedimento autorizzativo.

In tale contesto, di diritto e di fatto, sopravviene ora la disposizione statale in oggetto, che affida al Comitato interministeriale sia l'emanazione di non meglio precisate 'norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali atte a garantire l'esecutivita' dei progetti suddetti', sia la 'nomina, nei casi di particolare necessita', ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 209, n. 2, [di un] un commissario ad acta per l'attuazione degli accordi definiti in sede regionale con coordinamento del Comitato interministeriale.'.

Si tratta di previsioni di ampia portata e allo stesso tempo alquanto generiche, che consentono tanto l'emanazione a livello statale di 'norme idonee' ad incidere sulle competenze amministrative regionali, quanto la nomina di un commissario ad acta, sulla base di, e con riferimento a, una generica disciplina statale emanata a suo tempo a tutt'altri fini (investimenti pubblici di competenza statale prioritari: art. 20, comma 1, decreto-legge 29 novembre 2008, n.

385). In sostanza, le nuove disposizioni statali, col riclassificare di interesse nazionale l'implementazione di tutti gli Accordi regionali, in via generale e generica, sottopongono la connessa attivita' amministrativa e gestionale regionale a...

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