N. 82 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 maggio 2012

P.Q.M.

Si conclude affinche' piaccia allʼEcc.ma Corte costituzionale dichiarare lʼillegittimita' costituzionale degli art. 1, comma 4;

art. 35, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge n. 1/2012, cosi' come convertito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, per violazione degli artt. 77, 117, commi 3 e 4, 118, 119, commi 1 , 2 e 4, Cost. nonche' per violazione del principio della leale cooperazione.

Si deposita la delibera della Giunta Regionale n. 437 del 21 maggio 2012.

Firenze-Roma, 22 maggio 2012

Avv. Bora

Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 437 del 21 maggio 2012, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dallʼavv. Lucia Bora, domiciliato presso lo studio dellʼavv. Marcello Cecchetti, in Roma, via A. Mordini n. 14;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 4; e 35, commi 7, 8, 9 e 10 del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, per violazione degli artt. 77, 117, 118 e 119 Cost. e per contrasto con il principio della leale collaborazione.

Sulla G.U. Serie generale n. 71 del 24 marzo 2012 e' stata pubblicata la legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 27 recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.

Le disposizioni impugnate sono lesive delle prerogative regionali costituzionalmente garantite per i seguenti motivi di Diritto

1) Illegittimita' costituzionale dellʼart. 1, comma 4, nella parte in cui prevede che lʼadeguamento degli ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle attivita' economiche costituisca elemento di valutazione della virtuosita' ex art. 20, comma 3, del DL 98/2011, per violazione degli artt. 117, commi 3 e 4, e 119 della Costituzione.

Lʼart. 1, comma 4, stabilisce che lʼadeguamento delle Regioni al principio liberista previsto dallo stesso art. 1, commi l, 2 e 3, rappresenti un ulteriore parametro per la valutazione della c.d.

'virtuosita'' degli Enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto per la prima volta dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 20, DL 98/2011, in base al quale - al fine di ripartire lʼammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dallʼanno 2012, tra gli enti del singolo livello di governo - i predetti enti sono ripartiti (con decreto del Ministro dellʼeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellʼinterno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, dʼintesa con la Conferenza unificata) in quattro classi, sulla base di parametri di virtuosita' ivi stabiliti.

Secondo il citato articolo 20, comma 3, in particolare, 'gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe piu' virtuosa, fermo lʼobiettivo del comporto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dallʼanno 2012, dal comma 5, nonche' dallʼarticolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. Gli enti locali di cui al primo periodo conseguono lʼobiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a quello risultante dallʼapplicazione alle spese finali medie 2007-2009 della percentuale annua di riduzione stabilita per il calcolo dellʼobiettivo 2011 dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie di cui al periodo precedente sono quelle definite dallʼarticolo 1 commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Inoltre, il contributo dei predetti enti alla manovra per lʼanno 2012 e' ridotto con decreto del Ministro dellʼeconomia e delle finanze, dʼintesa con la Conferenza unificata di cui allʼarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in modo tale che non derivino effetti negativi, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro'.

Ebbene, nel caso di specie, come detto, lʼarticolo 1 comma 4 prevede che - a decorrere dallʼanno 2013 - lʼadeguamento di Comuni,

Province e Regioni al principio della liberalizzazione delle attivita' economiche (stabilito ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo 1 del DL 1/2012), costituisca elemento di valutazione della virtuosita' dei predetti enti: e' di tutta evidenza che il legislatore, con lʼart. 1, comma 4, qui contestato, ha individuato, quale ulteriore parametro di virtuosita', un elemento del tutto estraneo alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica ed ha quindi esorbitato dai limiti che il legislatore statale incontra in tale materia.

Infatti lʼistituto della virtuosita', nato nellʼambito del contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, nel caso in esame diviene uno strumento di 'coartazione' della volonta' delle Regioni, che prescinde totalmente dalle finalita' di coordinamento della finanza pubblica. In altri termini, con la disposizione in oggetto si ha lʼeffetto di vincolare lʼesercizio della potesta' legislativa regionale, in materia di competenza delle Regioni, per finalita' del tutto estranee allʼobiettivo di contenimento della spesa, in tal modo realizzandosi una surrettizia ed inammissibile ingerenza dello Stato nella sfera delle attribuzioni legislative regionali, sia concorrenti che esclusive; cio' in violazione degli artt. 117, comuni 3 e 4, e 119 Cost.

2) Illegittimita' costituzionale dellʼart. 35, comma 7, nella parte in cui prevede la soppressione dellʼintesa con le Regioni ai fini dellʼadozione dellʼatto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui allʼarticolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in violazione degli artt. 77;

117, comma 3; 118, primo comma e 119, comma 2, Cost. nonche' per contrasto con il principio della leale collaborazione.

2.1) Con la norma in esame viene soppresso lʼart. 10, comma 1, d.lgs. 68/2011, secondo cui 'Lʼatto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui allʼarticolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' adottato dal Ministro dellʼeconomia e delle finanze, dʼintesa con le regioni e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui allʼarticolo 5 della citata legge n. 42 del 2009'.

Dunque, viene eliminata la prevista intesa con le Regioni in relazione al documento di indirizzo sulla politica fiscale e allʼattivita' delle agenzie fiscali.

La relazione governativa illustrativa del DL 1/2012, in relazione al comma 7 in esame, testualmente afferma che 'Il comma 7 dispone lʼabrogazione, in tema di gestione dei tributi regionali, della norma che prevede che lʼatto dʼindirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui allʼarticolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' adottato dal Ministro dellʼeconomia e delle finanze, dʼintesa con le regioni e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica'.

In particolare detta intesa aveva la finalita' di determinare in concertazione con le Regioni - gli...

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