N. 74 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 maggio 2012

P.Q.M Voglia codesta Ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, nella parte in cui esso intende applicarsi alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso.

Trento-Padova-Roma, 26 aprile 2012

Il Prof.Avv.: Giandomenico Falcon Gli avv.ti: Pedrazzoli-Manzi Allegati:

1) Deliberazione della Giunta provinciale 20 aprile 2012, n. 782.

2) Procura speciale n. rep. 27727 del 23 aprile 2012.

Ricorso della Provincia autonoma di Trento (cod. fisc.

00337460224), in persona del Presidente della Giunta provinciale pro-tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale 20 aprile 2012, n. 782 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 27727 del 23 aprile 2012 (doc. 2), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod. fisc.

FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc.

PDRNCL56R01G428C) dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv. Luigi Manzi (cod. fisc. MNZLGU34E15H501Y) di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri, n. 5,

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2012, n. 14 (pubblicata nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012, suppl. ord. n. 36), nella parte in cui tale disposizione si riferisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano,

Per violazione:

del Titolo VI dello Statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in particolare degli articoli 74, 79, 80 e 81;

degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale;

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare dell'articolo 2;

degli articoli 117 e 119 della Costituzione in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

nei termini e per i profili di seguito illustrati.

Fatto Il decreto-legge 216/2011 (c.d. Milleproroghe) dispone la proroga di diversi termini, in numerose materie, ma contiene all'art. 27

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni. In particolare, il comma 2 dell'art. 27 - oggetto della presente impugnazione - modifica l'art.

8 della legge 183/2011, che contiene Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali.

Tale art. 8 modificando a sua volta, al comma 2, l'art. 10, comma 2, della l. 281/1970, riduce 'l'importo complessivo delle annualita' di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato';

mentre prima il limite era il 25%, in base alla nuova disposizione ora l'importo 'non puo' comunque superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione'.

Si noti che la l. 281/1970, modificata dall'art. 8, co. 2, 1.

183/2011, e' espressamente e...

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