N. 49 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2012

Ricorso della Regione Toscana (P. IVA 01386030488), in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale Toscana, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 24 gennaio 2012, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Lucia Bora (c.f.: BROLCU57-M59B157V - fax 055-4384747 - PEC: avvocaturaregionale@postacert.toscana.it), domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marcello Cecchetti, in Roma,

Via A. Mordini 14;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 31, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, cosi' come convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella G.U. n. 300, S.O., del 27 dicembre 2011, per violazione degli artt. 117, comma 4 e 118 Cost.

Fatto Sulla G.U. Serie generale n. 300, S.O., del 27 dicembre 2011 e' stata pubblicata la legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.

Per i fini qui in rilievo, l'art. 31, comma 1, del suddetto decreto introduce alcune modificazioni alla lettera d-bis) dell'art.

3 d.l. n. 223/2006 (convertito in legge n. 248/2006), disciplinando nuovamente in materia di orari e giorni di apertura degli esercizi commerciali.

La lettera d-bis) di cui si tratta e' stata originariamente introdotta dall'art. 35, comma 6, d.l. n. 98/2011 nell'elencazione di cui all'art. 3, comma 1, del d.l. n. 223/2006 (convertito in legge n.

248/006): in particolare con la disposizione su richiamata lo Stato ha previsto che le attivita' commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonche' le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza il limite, tra gli altri, del 'rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche' quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte' (comma 6).

A tal fine, al successivo comma 7, si e' previsto inoltre che le Regioni e gli enti locali adeguino le proprie disposizioni legislative e regolamentari entro il 31 dicembre 2011.

Con ricorso notificato in data 12 settembre 2011, la Regione Toscana ha proposto la questione di legittimita' costituzionale, tra gli altri, dell'art. 35, commi 6 e 7, del predetto d.l. n. 98/2011 (la discussione del ricorso e' stata fissata per il giorno 18 aprile 2012).

In relazione a detto articolo, la Regione ha evidenziato di' fronte alla Corte costituzionale la lesione delle competenze regionali costituzionalmente garantite in materia di commercio e di turismo attribuite in via esclusiva alle Regioni, in violazione dell'art. 117, comma 4, e dell'art. 118 Cost.

Il su citato art. 35, commi 6, del d.l. n. 98/2011 e' stato quindi modificato dall'art. 31 del d.l. n. 201/2011 (oggetto dell'odierno ricorso), che e' intervenuto in ordine alla disciplina degli esercizi commerciali in relazione a due differenti aspetti:

con il primo comma (qui contestato) ha disposto la citata modifica della lettera d-bis) dell'art. 3 d.l. n. 223/2006, espungendo il riferimento ai comuni turistici e citta' d'arte inseriti negli elenchi, e alla sperimentalita' dell'operazione in merito agli orari e/o ai giorni di apertura degli esercizi commerciali. L'art. 31 non e' invece intervenuto sul termine entro cui le Regioni devono adeguare la propria normativa in materia di orari dei negozi, rimanendo quindi fermo il termine del 31 dicembre 2011, disposto dall'art. 35, comma 7, d.l. n. 98/2011;

con il secondo comma (non contestato dalla Regione Toscana), l'art. 31 ha invece disciplinato il diverso profilo relativo all'avvio di nuove attivita' commerciali, che non puo' piu' essere sottoposto a contingenti, limiti territoriali e/o altri vincoli di qualsiasi natura, eccetto i vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali; ed ha previsto, con riferimento a detta disciplina, il termine dei novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 214/2011, per l'adeguamento delle Regioni.

La Regione Toscana, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del c.d. Decreto Monti (entro il termine prescritto dall'art. 35, comma 7, d.l. n. 98/2011), e' nuovamente intervenuta sulla disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali con gli artt. 88 e 89 della l.r. n. 66/2011, che hanno sostituto gli artt. 80 e 81 della l.r. n. 28/2005, nel rispetto dei principi nazionali.

In particolare, il nuovo art. 80 non distingue piu' tra comuni turistici e non, e, inoltre, non contiene piu' alcun riferimento alle fasce orarie entro cui tenere aperti i negozi (con possibilita' quindi di programmare aperture notturne); non solo, il limite delle 13 ore giornaliere, cosi' come le limitazioni alle aperture dominicali e festive, sono derogabili dal Comune, senza specifica motivazione, previa concertazione con le parti sociali interessate (commi 1 e 2 per gli orari di apertura e commi 5 e 6, nonche' commi 7 e 8 per le chiusure domenicali e festive).

La Regione Toscana ritiene pertanto di aver disciplinato, con la l.r. n. 66/2011, la materia degli orari e giornate di apertura degli esercizi commerciale non ponendo sostanzialmente ulteriori limiti per l'accesso al mercato, ma limitandosi a regolamentare aspetti propri inerenti la materia del commercio e comunque rispettando i nuovi orientamenti espressi dal legislatore statale in materia: anche la modifica regionale, infatti, va nel senso delle liberalizzazioni e della semplificazione...

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