N. 2 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 gennaio 2012

P. Q. M.

Si conclude affinche' piaccia all'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6; 7, comma 1;

16; 17; 22; 23, comma 1; 29 e 30 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, per violazione dell'art. 117, commi 1 e 3, nonche' dell'art. 118 Cost.

Si allega la delibera della Giunta Regionale n. 1245 del 27 dicembre.

Firenze-Roma, addi' 2 gennaio 2012

Avv. Bora

Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con delibere della Giunta regionale n. 1245 del 27 novembre 2011, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucia Bora, domiciliato presso lo studio dell'avv. Marcello Cecchetti, in Roma, Via A. Mordini 14;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 6; 7, comma 1; 16; 17; 22; 23, comma 1; 29 e 30 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, per violazione dell'art. 117, commi 1 e 3 nonche' dell' art. 118 Cost.

Nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 258 del 5 novembre 2011 e' stato pubblicato il d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176, recante 'Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali'.

Le impugnate disposizioni sono lesive delle competenze regionali per i seguenti motivi di Diritto 1. - Illegittimita' costituzionale artt. 6 e 7, comma 1, nonche' degli artt. 22 e 23, comma 1, nella parte in cui disciplinano l'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale ovvero di un'acqua di sorgente stabilendo che detta utilizzazione e' subordinata all'autorizzazione regionale, la quale e' rilasciata previo accertamento dei requisiti previsti dallo stesso decreto, per violazione degli artt. 117, comma 3 e 118 Cost.

Le disposizioni in esame disciplinano l'utilizzazione, rispettivamente, di una sorgente d'acqua minerale naturale e/o di acqua di sorgente.

In particolare e' stabilito che detta utilizzazione e/o immissione in commercio e' subordinata all'autorizzazione regionale, la quale e' rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprieta', corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente, e per le acque minerali - fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d) dello stesso decreto; mentre - per le acque di sorgente - allorche' sussistano le condizioni di cui all'articolo 23, tenendo conto delle operazioni consentite dall'articolo 24.

Dette norme ripropongono integralmente quanto gia' previsto dall'art. 5 del previgente d.lgs. n. 105/1992, attuativo della precedente Direttiva 80/777/CE in materia di acque minerali e dall'art. 3 attuativo della direttiva 96/70/CE in materia di acque di sorgente.

Tuttavia a seguito del citato d.lgs. n. 105, e soprattutto a seguito dei Regolamenti comunitari in materia di igiene dei prodotti alimentari (Regolamenti comunitari numeri 852 e 853 del 2004), la Regione Toscana aveva gia' provveduto - con L.R. n. 38/2004 e relativo regolamento attuativo n. 1/R del 2009 - a disciplinare l'iter autorizzativo relativo all'avvio dell'attivita' di utilizzazione dell'acqua minerale e/o di sorgente attraverso lo strumento della DIA. L'art. 41 della citata legge regionale n. 38 dispone, infatti, che 'L'avvio di un'attivita' di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente e' assoggettato ad una dichiarazione di inizio attivita', presentata al comune, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 42 e dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. L'attivita' puo' essere avviata dalla data di ricevimento della dichiarazione'.

La disciplina oggetto del d.lgs. n. 176 in esame e' senz'altro riconducibile alle materie della tutela della salute e della alimentazione, entrambe ricomprese nell'elenco delle materie di competenza concorrente regionale di cui all'art. 117, comma 3, Cost.

Peraltro, fin dal d.P.R. n. 616/77 (combinato disposto degli artt. 50 e 61) sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative relative alla materia 'acque minerali e termali', le quali - secondo il disposto dei citati articoli - concernono la ricerca e l'utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attivita' relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del concessionario.

Cio' e' stato successivamente confermato con la legge Bassanini, legge n. 59/1997, all'art. 22, secondo cui 'Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attivita' relative'.

Alla luce di tutto quanto sopra, le norme in esame, nella parte in cui disciplinano puntualmente gli iter autorizzativi per l'avvio dell'utilizzazione delle acque minerali e/o di sorgente, rappresentano senz'altro un inammissibile passo indietro rispetto alle attribuzioni regionali cosi' come delineate anche dal sistema normativo antecedente la riforma del Titolo V della Costituzione (in tal senso si veda la sentenza...

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