N. 97 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 - 21 settembre 2011

Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro-tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale 8 settembre 2011, n. 1931 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 27592 del 9 settembre 2011 (doc. 2), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv.

Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri, n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale:

- dell'articolo 23, comma 21;

- dell'articolo 28 , commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 164 del 16 luglio 2011, per violazione:

- del Titolo VI dello Statuto speciale, approvato con d.P.R.

31 agosto 1972, n. 670, e in particolare degli articoli 73, 75 e 79;

- dell'articolo 9, n. 3) e 16 dello stesso Statuto;

- delle norme di attuazione di cui: al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, in particolare articoli 3, 9, 10 e 10-bis; al d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017; al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare articolo 15; al decreto legislativo 16 marzo 1992, n.

266, in particolare articoli 2, 3 e 4;

- degli articoli 117, comma quarto, e 118 della Costituzione in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

- del principio di leale collaborazione, nei modi e per i profili di seguito illustrati.

Fatto La presente controversia ha ad oggetto talune disposizioni, attinenti a due oggetti diversi, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011.21.

Il comma 21 dell'articolo 23 stabilisce quanto segue:

'A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose e' dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato.'.

La Provincia di Trento ha istituito la tassa automobilistica provinciale con l'articolo 4 della legge 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998), che trova fondamento nell'articolo 73 Statuto, come attuato dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).

Il comma 2 dell'articolo 4 di tale legge 'in attesa di una disciplina organica della tassa automobilistica provinciale' rinvia alla legislazione statale per cio' che concerne 'il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi, le modalita' di applicazione del tributo', salvo che per alcune particolarita' che qui non rilevano.

Con la legge 23 dicembre 2009, n. 191, il primo comma dell'articolo 73 Statuto e' stato integrato dalla previsione che 'le tasse automobilistiche...

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