Riconoscimento

AutoreLuigi Tramontano
Pagine75-83
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Capitolo 1
Finalità
Criterio
genetico
Note introduttive
RICONOSCIMENTO
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Ogni confessione religiosa, sia essa cattolica o meno, si caratterizza per es-
sere una realtà articolata nel tessuto sociale, dotata di organi ed istituzioni
che operano per conto di essa.
Gli enti ecclesiastici sono una organizzazione fondamentale della
Chiesa e svolgono attività inerenti l’esercizio della libertà religiosa e del
culto, sebbene possano svolgere anche attività di diversa natura. Possono
inoltre ricevere il riconoscimento civilistico della personalità giuridica.
La dottrina prevalente considera ecclesiastici gli enti che sono sorti in base
ad un provvedimento canonico. Alla luce di tale criterio “genetico”, l’aggetti-
vazione ecclesiastici deve essere attribuita a quegli enti che sono creati dalla
Chiesa o che vengono da quest’ultima assorbiti in quanto inerenti al suo
funzionamento e siano regolati, anche per quanto concerne l’esercizio delle
proprie attività, dal diritto canonico.
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti rappresentano una catego-
ria particolare di enti, regolata principalmente dalla normativa speciale di
derivazione pattizia. Come già detto, è costitutivo ed essenziale per un ente
ecclesiastico civilmente riconosciuto avere f‌inalità di religione o di culto;
per la sua struttura, intrattenere un legame organico con una confessione
religiosa munita di intesa con lo Stato.
Le disposizioni normative fondamentali che regolano la materia sono:
– art. 20 Cost.;
– art. 7, n. 1 e 2 del Concordato;
– legge n. 222 del 20 maggio 1985, sulla disciplina degli enti e beni ecclesiastici, che
ha attuato il protocollo approvato il 15 novembre 1984 dalla Commissione Paritetica;
– il D.P.R. n. 33 del 1987, contenente il regolamento d’attuazione della legge suddet-
ta, come modif‌icato dal D.P.R. n. 337 del 1999.
Per quanto concerne la disciplina degli enti ecclesiastici legati alle confessioni mi-
noritarie si deve fare riferimento alle relative intese, concluse a norma dell’art. 8,
comma terzo della Cost.:
– art. 12 e 13 della legge n. 449 del 1984 per la Tavola Valdese;
– artt. 19–27 della legge n. 516 del 1988 per l’Unione Italiana delle Chiese Avventiste
del 7° giorno;
– artt. 13–19 della legge n. 517 del 1988 per le Assemblee di Dio in Italia;

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