LEGGE 22 novembre 1988, n. 517 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia

Coming into Force17 Dicembre 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/12/02/088G0586/ORIGINAL
Published date02 Dicembre 1988
Enactment Date22 Novembre 1988
Official Gazette PublicationGU n.283 del 02-12-1988 - Suppl. Ordinario n. 107
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. I rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986, allegata alla presente legge.

  2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilita' nei confronti delle Assemblee di Dio in Italia, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

AVVERTENZA Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.
  1. La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia delle Assemblee di Dio in Italia (ADI) liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri statuti.

  2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle ADI, si svolgono senza ingerenza statale.

Art 3.
  1. I militari appartenenti alle chiese associate alle ADI hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle localita' dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare. 2.Qualora non esistano chiese associate alle ADI nel luogo ove prestino il servizio, i militari membri di tali chiese potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la chiesa piu' vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti. 3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attivita' delle chiese associate alle ADI e ve ne sia richiesta, i ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI e competenti per territorio possono svolgere riunioni di culto per i militari interessati. Il comando militare competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

  2. In caso di decesso in servizio di militari facenti parte delle chiese associate alle ADI il comando militare adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro delle ADI.

  3. I ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

Art 4.
  1. L'assistenza spirituale dei ricoverati facenti parte delle chiese associate alle ADI o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, e' assicurata da ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI.

  2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso e' altresi' consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi delle ADI competenti.

  3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai suddetti le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Art 5.
  1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 le ADI rilasciano apposita certificazione della qualifica di ministro di culto o di diacono.

Art 6.
  1. Negli istituti penitenziari e' assicurata l'assistenza spirituale da ministri di culto designati dalle ADI.

  2. A tal fine le ADI trasmettono all'autorita' competente l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalle ADI e competenti per territorio, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorita' statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale e' svolta nei suddetti istituti, a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

  3. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.

Art 7.
  1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono a carico esclusivo degli organi competenti delle ADI.

Art 8.
  1. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi.

  2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

Art 9.
  1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalle chiese associate alle ADI, designati dal Consiglio generale, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attivita' si inseriscono nell'ambito delle attivita' culturali previste dall'ordinamento scolastico.

  2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli organi delle ADI competenti.

Art 10.
  1. Sono riconosciuti i diplomi di formazione teologica e cultura biblica rilasciati dall'Istituto biblico italiano, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.

  2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

  3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

  4. La gestione ed il regolamento dell'Istituto nonche' la nomina del personale insegnante spettano agli organi competenti delle ADI ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

Art 11.
  1. Gli edifici aperti al culto pubblico delle chiese associate alle ADI non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con il presidente delle ADI.

  2. La forza pubblica, salvo casi di urgente necessita', non puo' entrare negli edifici aperti al culto pubblico per l'esercizio delle proprie funzioni, senza previo avviso ai ministri delle singole chiese.

Art 12.
  1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle ADI aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

  2. Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 comunicano tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni, indicando allo stesso il nominativo del ministro di culto certificato per tali funzioni dal presidente delle ADI.

  3. L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

  4. Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguira' secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

  5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

  6. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione e' fatta dal ministro di culto, davanti al quale e' avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.

  7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarita' dell'atto e l'autenticita' del nulla osta...

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