DECRETO 2 Agosto 2007 - Programma investimenti articolo 20, legge 11 marzo 1988, n. 67 - Ricognizione delle risorse resesi disponibili a seguito della revoca di interventi non aggiudicati entro i termini previsti, in applicazione dell'articolo 1, commi 310 e 311 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005. (Legge finanziaria 2006).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 20 miliardi di euro;

Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382 recante "Disposizioni urgenti nel settore sanitario";

Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la lettera circolare del Ministro della sanita' prot. 100/scps/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalita' di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Vista la delibera CIPE del 5 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 27 luglio 1998 "Programma nazionale straordinario di investimenti in sanita'. Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio";

Vista la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 65, pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2002, come modificata dalla delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2005 - "Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanita', art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 4 lettera b) del Regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del...

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