Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro della sanita' del 24 maggio 2001, concernente .

IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 13, 14, 43, 45, 60, 62, 63 e 71 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309; Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 12, concernente ´Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del doloreª, che integra e modifica il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 24 maggio 2001, concernente ´Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12ª, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del-l'11 giugno 2001; Visti gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, concernente ´Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso umanoª; Considerato che la Buprenorfina e' una sostanza compresa nella tabella IV di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309; Considerato, inoltre, che la Buprenorfina stessa, per la sua comprovata attivita' narcotico-analgesica, e' compreso nell'allegato III-bis della legge 8 febbraio 2001, n. 12; Viste le norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis della legge 8 febbraio 2001, n. 12, ai punti n. 2, n. 5 e n. 12, cosi' come riportato nell'allegato n. 2 al predetto decreto del Ministro della sanita' del 24 maggio 2001; Ritenuto che le ricette che prescrivono farmaci stupefacenti oppiacei di cui all'allegato III-bis della legge 8 febbraio 2001, n.

12, non devono riportare informazioni contenute in un codice a lettura ottica

Preso atto che nelle regioni autonome a statuto speciale Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' nelle altre regioni a statuto speciale vige, istituzionalmente, con carattere di obbligatorieta' il sistema del bilinguismo; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 4 maggio 1987 concernente...

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