LEGGE 8 febbraio 2001, n. 12 - Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore

Coming into Force06 Marzo 2001
Published date19 Febbraio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/02/19/001G0043/CONSOLIDATED/20030120
Enactment Date08 Febbraio 2001
Official Gazette PublicationGU n.41 del 19-02-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 41, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

    "1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna

    di sostanze sottoposte a controllo puo' essere fatta anche da

    parte di operatori sanitari, per quantita' terapeutiche di farmaci

    di cui all'allegato III-bis, accompagnate da dichiarazione

    sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuita'

    assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente,

    che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare

    di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia

    neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento

    domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei"; b) all'articolo 43:

    1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

    "2-bis. Le ricette per le prescrizioni dei farmaci di cui

    all'allegato III-bis sono compilate in duplice copia a ricalco per

    i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in

    triplice copia a ricalco per i farmaci forniti dal Servizio

    sanitario nazionale, su modello predisposto dal Ministero della

    sanita', completato con il timbro personale del medico";

    2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

    "3-bis. La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis

    puo' comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di

    durata non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere

    l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono

    professionale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui

    e' rilasciata";

    3) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

    "4. Il Ministro della sanita' stabilisce con proprio decreto la

    forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei

    farmaci di cui all'allegato III-bis. L'elenco dei farmaci di cui

    all'allegato III-bis e' modificato con decreto del Ministro della

    sanita' emanato, in conformita' a nuove disposizioni di modifica

    della disciplina comunitaria, sentiti l'Istituto superiore di

    sanita' e il Consiglio superiore di sanita', per l'inserimento di

    nuovi farmaci contenenti le sostanze di cui alle tabelle I, II e

    III previste dall'articolo 14, aventi una comprovata azione

    narcotico-analgesica.

  2. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad

    approvvigionarsi dei farmaci di cui all'allegato III-bis

    attraverso autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente

    articolo, e ad approvvigionarsi, mediante autoricettazione, a

    detenere nonche' a trasportare la quantita' necessaria di sostanze

    di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 per uso

    professionale urgente. Copia dell'autoricettazione e' conservata

    per due anni a cura del medico, che tiene un registro delle

    prestazioni effettuate, per uso professionale urgente, con i

    farmaci di cui all'allegato III-bis.

    5-bis. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei

    servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle

    aziende sanitarie locali e' autorizzato a consegnare al domicilio

    di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia

    neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento

    domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le

    quantita' terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-bis,

    accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la

    posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.

    5-ter. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di

    assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base

    o nei servizi territoriali delle...

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