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Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 41, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna
di sostanze sottoposte a controllo puo' essere fatta anche da
parte di operatori sanitari, per quantita' terapeutiche di farmaci
di cui all'allegato III-bis, accompagnate da dichiarazione
sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuita'
assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente,
che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare
di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia
neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento
domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei"; b) all'articolo 43:
1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le ricette per le prescrizioni dei farmaci di cui
all'allegato III-bis sono compilate in duplice copia a ricalco per
i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in
triplice copia a ricalco per i farmaci forniti dal Servizio
sanitario nazionale, su modello predisposto dal Ministero della
sanita', completato con il timbro personale del medico";
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis
puo' comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di
durata non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere
l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono
professionale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui
e' rilasciata";
3) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Il Ministro della sanita' stabilisce con proprio decreto la
forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei
farmaci di cui all'allegato III-bis. L'elenco dei farmaci di cui
all'allegato III-bis e' modificato con decreto del Ministro della
sanita' emanato, in conformita' a nuove disposizioni di modifica
della disciplina comunitaria, sentiti l'Istituto superiore di
sanita' e il Consiglio superiore di sanita', per l'inserimento di
nuovi farmaci contenenti le sostanze di cui alle tabelle I, II e
III previste dall'articolo 14, aventi una comprovata azione
narcotico-analgesica.
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I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad
approvvigionarsi dei farmaci di cui all'allegato III-bis
attraverso autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente
articolo, e ad approvvigionarsi, mediante autoricettazione, a
detenere nonche' a trasportare la quantita' necessaria di sostanze
di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 per uso
professionale urgente. Copia dell'autoricettazione e' conservata
per due anni a cura del medico, che tiene un registro delle
prestazioni effettuate, per uso professionale urgente, con i
farmaci di cui all'allegato III-bis.
5-bis. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei
servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle
aziende sanitarie locali e' autorizzato a consegnare al domicilio
di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia
neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento
domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le
quantita' terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-bis,
accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la
posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.
5-ter. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di
assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base
o nei servizi territoriali delle...
LEGGE 8 febbraio 2001, n. 12 - Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore
Coming into Force | 06 Marzo 2001 |
Published date | 19 Febbraio 2001 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/2001/02/19/001G0043/CONSOLIDATED/20030120 |
Enactment Date | 08 Febbraio 2001 |
Official Gazette Publication | GU n.41 del 19-02-2001 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
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