DECRETO 7 settembre 1988, n. 407 - Revisione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri

Coming into Force02 Ottobre 1988
Enactment Date07 Settembre 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/09/17/088G0469/CONSOLIDATED/19971204
Published date17 Settembre 1988
Official Gazette PublicationGU n.219 del 17-09-1988
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1961, n. 1181;

Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, e successivi adeguamenti disposti con le leggi 4 gennaio 1951, n. 32, 7 ottobre 1957, n. 974 e 18 ottobre 1961, n. 1164 e con i decreti ministeriali 25 marzo 1966, 1 ottobre 1971, 16 aprile 1976, 4 marzo 1980, 16 settembre 1982;

Sulla proposta del Consiglio nazionale dei geometri;

Ritenuta l'opportunita' di procedere alla revisione della tariffa;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge n. 887/1984; Decreta: Art. 1.

I compensi a vacazione previsti dall'art. 31 della tariffa approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni, sino al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono variati e fissati, per ogni ora e frazione di ora, in ragione di:

L. 10.800 per il geometra;

L. 7.500 per gli aiutanti di concetto.

I compensi a vacazione previsti dall'art. 32, primo comma, della stessa tariffa, sono modificati e fissati, per ogni ora, in ragione di:

L. 15.000 per il geometra;

L. 10.000 per gli aiutanti di concetto.

Art 1.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1961, n. 1181;

Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, e successivi adeguamenti disposti con le leggi 4 gennaio 1951, n. 32, 7 ottobre 1957, n. 974 e 18 ottobre 1961, n. 1164 e con i decreti ministeriali 25 marzo 1966, 1 ottobre 1971, 16 aprile 1976, 4 marzo 1980, 16 settembre 1982;

Sulla proposta del Consiglio nazionale dei geometri;

Ritenuta l'opportunita' di procedere alla revisione della tariffa;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge n. 887/1984; Decreta: Art. 1.

((1. I compensi a vacazione previsti dall'art. 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di:

L. 13.800 per il geometra;

L. 9.000 per gli aiutanti di concetto.

  1. I compensi a vacazione previsti dall'art. 32, primo comma, sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di L. 18.000 per il geometra e di L. 12.000 per gli aiutanti di concetto)).

Art 1.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1961, n. 1181;

Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, e successivi adeguamenti disposti con le leggi 4 gennaio 1951, n. 32, 7 ottobre 1957, n. 974 e 18 ottobre 1961, n. 1164 e con i decreti ministeriali 25 marzo 1966, 1 ottobre 1971, 16 aprile 1976, 4 marzo 1980, 16 settembre 1982;

Sulla proposta del Consiglio nazionale dei geometri;

Ritenuta l'opportunita' di procedere alla revisione della tariffa;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge n. 887/1984; Decreta: Art. 1.

  1. I compensi a vacazione previsti dall'art. 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di:

    L. 13.000 per il geometra;

    L. 9.000 per gli aiutanti di concetto.

  2. I compensi a vacazione previsti dall'art. 32, primo comma, sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di L. 18.000 per il geometra e di L. 12.000 per gli aiutanti di concetto.

Art 1.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1961, n. 1181;

Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, e successivi adeguamenti disposti con le leggi 4 gennaio 1951, n. 32, 7 ottobre 1957, n. 974 e 18 ottobre 1961, n. 1164 e con i decreti ministeriali 25 marzo 1966, 1 ottobre 1971, 16 aprile 1976, 4 marzo 1980, 16 settembre 1982;

Sulla proposta del Consiglio nazionale dei geometri;

Ritenuta l'opportunita' di procedere alla revisione della tariffa;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge n. 887/1984; Decreta: Art. 1.

((1. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di:

L. 43.500 per il geometra;

L. 27.000 per gli aiutanti di concetto.

  1. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 32, primo comma, sono stabiliti per ogni ora o frazione di ora, in ragione di L. 87.000 per il geometra e di L. 55.000 per gli aiutanti di concetto.))

Art 2.

Tutti i compensi da valutarsi a percentuale sono calcolati applicando la seguente formula matematica:

Le tabelle F 1 - G 1 - H 2 - I - R sono sostituite con le tabelle F 2 - G 2 - H 3 - I - R1.

Le prestazioni per importi inferiori a quelli espressi nelle tabelle saranno valutate a discrezione del professionista e non potranno essere superiori al primo scaglione di dette tabelle; quelle per importi superiori con...

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