LEGGE 2 marzo 1949, n. 144 - Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri

Coming into Force05 Maggio 1949
Published date20 Aprile 1949
Enactment Date02 Marzo 1949
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1949/04/20/049U0144/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.91 del 20-04-1949 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.

E' approvata l'allegata tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 marzo 1949 EINAUDI DE GASPERI - TUPINI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Allegato

ALLEGATO

CAPO I NORME GENERALI
Art 1. - Oggetto della tariffa

La tariffa determina gli onorari spettanti al geometra per le prestazioni professionali stragiudiziali, e si applica alle operazioni ordinarie indicate dagli articoli 16 e 24 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, (regolamento per la professione di geometra) per la attuazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395 Nei casi previsti dall'art. 21 del regolamento approvato con regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e non contemplati nella presente tariffa, si applicano le tariffe dei professionisti nella cui competenza rientrano le prestazioni stesse.

Art 2. - Circoscrizione

Il geometra e' tenuto ad applicare la presente tariffa vigente ed e' soggetto, per quanti concerne l'applicazione di essa e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione opera.

Art 3. - Obbligatorieta'

L'applicazione della tariffa e' obbligatoria per tutti i geometri, salvo particolari accordi riterentisi a prestazioni di carattere continuativo.

Art 4. - Liquidazione delle specifiche

E' facolta' del geometra e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio la revisione e liquidazione delle specifiche.

La specifica deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione, ed occorrendo dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione e al controllo della specifica.

Art 5

La revisione e la liquidazione delle specifiche sono fatte dal presidente del Collegio, il quale puo' entrare anche nel merito della entita' del lavoro, delle spese esposte e del valore intrinseco dell'elaborato, e puo' valersi altresi' dell'opera di una Commissione nominata dal Consiglio del collegio.

Il presidente del Collegio comunica al richiedente il risultato della revisione e liquidazione.

Art 6

Per ogni revisione o liquidazione delle specifiche e' dovuto al Collegio, oltre il rimborso delle relative spese, un contributo in ragione del 2 per cento dell'onorario liquidato, con un minimo di lire 200 ed un massimo di lire 4.000. Quando la richiesta e' fatta dall'autorita' giudiziaria o da un ente pubblico, le spese sono a carico del Collegio.

Art 6

Per ogni revisione o liquidazione delle specifiche e' dovuto al Collegio, oltre il rimborso delle relative spese, un contributo in ragione del 2 per cento dell'onorario liquidato, con un minimo di lire 200 ed un massimo di lire 4.000. Quando la richiesta e' fatta dall'autorita' giudiziaria o da un ente pubblico, le spese sono a carico del Collegio. 5

AGGIORNAMENTO (5)

Il Decreto 7 settembre 1988, n. 407, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il contributo dovuto al collegio dal richiedente, in virtu' dell'art. 6 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e' fissato in ragione del 2% dell'onorario liquidato, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 200.000, oltre al rimborso delle spese."

Art 6

Per ogni revisione o liquidazione delle specifiche e' dovuto al Collegio, oltre il rimborso delle relative spese, un contributo in ragione del 2 per cento dell'onorario liquidato, con un minimo di lire 200 ed un massimo di lire 4.000. Quando la richiesta e' fatta dall'autorita' giudiziaria o da un ente pubblico, le spese sono a carico del Collegio. (5) 6

AGGIORNAMENTO (5)

Il Decreto 7 settembre 1988, n. 407, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il contributo dovuto al collegio dal richiedente, in virtu' dell'art. 6 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e' fissato in ragione del 2% dell'onorario liquidato, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 200.000, oltre al rimborso delle spese."

AGGIORNAMENTO (6)

Il Decreto 6 dicembre 1993, n. 596, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il contributo dovuto al collegio dal richiedente, in virtu' dell'art. 6 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e' stabilito in ragione del 3% dell'onorario complessivo liquidato, con un minimo pari all'onorario vigente per una vacazione ordinaria del geometra di cui all'art. 1 del presente decreto ed un massimo pari a venti volte il contributo minimo, oltre al rimborso delle spese."

Art 7. - Proprieta' intellettuale

Impiego ripetuto della stessa prestazione.

La proprieta' intellettuale che spetti al geometra in conformita' alle leggi, per l'opera ideata e gli atti tecnici che la compongono, non e' in alcun modo pregiudicata dall'avvenuto pagamento dei compensi e indennizzi dovutigli.

Il committente non puo', senza il consenso del geometra, valersi dell'opera e degli atti tecnici che la compongono per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi.

Qualora un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre quella per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l'uso, al geometra spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle applicazioni, oltre alle Intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratto, direzione dei lavori, liquidazione, ecc.).

Art 8. - Casi di inapplicabilita'

I compensi stabiliti nella presente tariffa per tutte le categorie di prestazioni non si applicano alle opere di cui il geometra sia l'appaltatore o il fornitore, qualora il compenso debba intendersi compreso nell'utile dell'appalto o fornitura.

Art 9. - Esecuzione d'urgenza

L'assegnazione di un incarico con carattere d'urgenza da' diritto al geometra ad un maggior compenso in misura non eccedente il 25 per cento degli onorari, quando l'urgenza risulti dalla natura stessa della commissione o da pattuizioni avvenute all'atto della medesima o al momento delle sopravvenute ragioni di urgenza e il geometra abbia espletato l'incarico nel termine richiesto.

Il compenso nella misura di cui sopra e' ugualmente dovuto nel caso che il geometra abbia chiesta, prima dello scadere del termine, una proroga per motivi ritenuti giustificati dal committente.

Art 10. - Interruzione dell'incarico

Qualora il lavoro sia interrotto per recesso del committente, spetta al...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT