LEGGE 14 gennaio 2003, n.7 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
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Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, di seguito denominata "Convenzione".
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
ART. 2.
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Piena e intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.
CAPO II SANZIONI
ART. 3.
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Dopo l'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente
"ART. 25-quater. - (Delitti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico). - 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie
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se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
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Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
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Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
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Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresi' in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".
ART. 4.
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All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n.
369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n.
431, dopo le parole: "di beni e servizi," sono inserite le seguenti
"il divieto di prestazione di servizi finanziari,".
Nota all'art. 4
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369 (Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente.
"Art. 2 (Disposizioni di carattere sanzionatorio). - 1.
Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni recanti il divieto di servizi il divieto di prestazione di servizi finanziari ovvero recanti il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
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La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita...
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