LEGGE 14 gennaio 2003, n.7 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ART. 1.

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, di seguito denominata "Convenzione".

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    ART. 2.

  2. Piena e intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

    CAPO II SANZIONI

    ART. 3.

  3. Dopo l'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente

    "ART. 25-quater. - (Delitti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico). - 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie

    1. se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

  4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

  5. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

  6. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresi' in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

    ART. 4.

  7. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n.

    369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n.

    431, dopo le parole: "di beni e servizi," sono inserite le seguenti

    "il divieto di prestazione di servizi finanziari,".

    Nota all'art. 4

    - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369 (Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente.

    "Art. 2 (Disposizioni di carattere sanzionatorio). - 1.

    Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni recanti il divieto di servizi il divieto di prestazione di servizi finanziari ovvero recanti il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

  8. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita...

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