LEGGE 14 dicembre 2001, n. 431 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale

Coming into Force15 Dicembre 2001
Enactment Date14 Dicembre 2001
Published date14 Dicembre 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/12/14/001G0493/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.290 del 14-12-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 dicembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE

12 OTTOBRE 2001, N. 369.

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, le parole: "composto da sette membri" sono sostituite dalle seguenti: "composto da undici membri"; al secondo periodo, dopo le parole: "Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: ", dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa";

al terzo periodo, le parole: "ed un ufficiale della Guardia di finanza" sono sostituite dalle seguenti: ", un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia";

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato.

2-ter. L'autorita' giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto";

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "all'Ufficio italiano dei cambi", sono inserite le seguenti: ", alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa"; al terzo periodo, dopo le parole: "Ove se ne ravvisi la necessita'", sono inserite le seguenti:

"per le strette finalita' di cui al comma 1";

il comma 5 e' sostituito dal seguente:

...

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