DECRETO 1 luglio 2003 - Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 2003, ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori agricoli subordinati

IL DIRETTORE GENERALE per le politiche previdenziali

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, recante disposizioni in materia di ´reinserimento, a domanda, dei mezzadri, dei coloni e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendentiª; Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni; Visto l'art. 14 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, che prevede, ai fini dei contributi e delle prestazioni di cui all'art.

32, primo comma, lettera a), della legge 30 aprile 1969, n. 153, che sia determinato con decreto ministeriale il reddito dei mezzadri e coloni in misura pari alla retribuzione media stabilita per i salariati fissi dell'agricoltura ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1968, e successive modificazioni; Visto il decreto direttoriale 19 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 maggio 2003, n.

120, con il quale sono state determinate le retribuzioni medie giornaliere provinciali dei lavoratoni agricoli da valere per l'anno 2003 ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1968, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali...

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