Regole e modalita' per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica.

IL DIRETTORE GENERALE

per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, di modifica alla legge 28 marzo 1991, n. 113, sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e in particolare l'art. 4;

Considerato che l'art. 1, comma 1 della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali e alle tecniche derivate;

Visto il decreto ministeriale n. 448 Ric del 9 marzo 2006 con il quale il Ministero ha destinato per l'anno finanziario 2006 la somma di Euro 2.904.556,00 per l'erogazione di contributi annuali per attivita' coerenti con le finalita' della citata legge n. 6/2000 ai sensi dell'art. 4 della legge stessa;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 1 della legge n. 6/2000 universita', enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonche' attivita' di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.

Il campo di intervento dei progetti e' limitato all'ambito delle scienze, matematiche, fisiche e naturali e delle tecnologie derivate.

I progetti sono sostenuti finanziariamente esclusivamente da un contributo che non puo' coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario.

Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini della valutazione del progetto e dell'entita' del contributo, le iniziative sostenute finanziariamente da una pluralita' di soggetti pubblici e privati cosi' da favorire una piu' ampia sinergia tra i soggetti stessi e una migliore qualita' dei risultati.

Art. 2.

Non sono ammissibili al contributo:

  1. progetti troppo generici, non quantificati nell'importo e non coerenti con i fini della legge;

  2. progetti che non indichino con chiarezza le modalita' per il raggiungimento degli obiettivi;

  3. progetti che non indichino con chiarezza i destinatari;

  4. progetti che non abbiano coerenza tra obiettivi e risorse complessive previste per il progetto;

  5. progetti rivolti ad un pubblico solo di...

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