Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione delle partite economiche tra operatori del mercato elettrico conseguenti all'erogazione di servizi di pubblica utilita'. (Deliberazione n. 23/06).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 febbraio 2006;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: la legge n. 290/2003);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la legge 18 aprile 2005, n. 62;

il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;

la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificata ed integrata;

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: testo integrato);

la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2004, n. 250/04;

la deliberazione dell'Autorita' 29 aprile 2005, n. 79/05;

il documento per la consultazione 16 novembre 2005, recante Modifiche alla deliberazione n. 168/03 per la registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica ai fini della loro esecuzione nell'ambito del servizio di dispacciamento, la modifica dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e la definizione di disposizioni transitorie relative all'anno 2006 (di seguito: documento per la consultazione 16 novembre 2005);

Considerato che:

l'art. 29 della deliberazione n. 168/03 stabilisce che i corrispettivi di dispacciamento siano pagati o incassati entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza;

ai fini della quantificazione dei corrispettivi di cui al precedente alinea, Terna deve determinare l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata, aggregando...

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