DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1997, n. 431 - Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche

Coming into Force16 Gennaio 1998
Enactment Date09 Ottobre 1997
Published date17 Dicembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/12/17/097G0466/CONSOLIDATED/20080922
Official Gazette PublicationGU n.293 del 17-12-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto, che autorizza l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo per la disciplina delle abilitazioni per il comando e la condotta delle unita' da diporto;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 1997;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto

  1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano il rilascio, la convalida, la revisione e la revoca delle abilitazioni per il comando e la condotta delle unita' da diporto, comprese le navi da diporto.

  2. Le abilitazioni per il comando e la condotta delle unita' e delle navi da diporto sono denominate patenti nautiche.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto, che autorizza l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo per la disciplina delle abilitazioni per il comando e la condotta delle unita' da diporto;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 1997;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 29 LUGLIO 2008, N. 146

Art 2.

Comando e condotta delle unita' da diporto

  1. Chi assume il comando e la condotta di un'unita' da diporto di lunghezza non superiore a 24 metri deve essere munito di una delle patenti nautiche di cui all'articolo 3, nei seguenti casi: a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa;

    1. per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa quando a bordo

    dell'unita' sia installato un motore avente una cilindrata

    superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se

    a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc. se a

    carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a motore

    diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.

  2. Chi assume il comando di una unita' da diporto di lunghezza superiore ai 24 metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto di cui all'articolo 4.

  3. Per il comando e la condotta delle unita' da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali e' installato un motore di potenza e cilindrata inferiore a quelle indicate al comma 1, lettera b), e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:

    1. aver compiuto anni 18 per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario, motoveliero e per quelle a motore;

    2. aver compiuto 16 anni di eta', per i natanti a motore nonche' per i natanti a vela con motore ausiliario e motovelieri;

    3. aver compiuto i 14 anni di eta' per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati nonche' per

      le unita' a remi che navigano entro un miglio dalla costa;

    4. aver compiuto i sedici anni di eta' per la condotta di moto d'acqua e dei natanti diversi da quelli indicati alle lettere b) e

    5. a bordo dei quali sia stato installato un motore avente potenza

      e cilindrate inferiori a quelle previste al comma 1, lettera b).

  4. Si prescinde dai requisiti di eta' di cui al comma 3, per la partecipazione all'attivita' di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attivita' agonistica, a condizione che le attivita' stesse si svolgano sotto la responsabilita' delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilita' civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 29 LUGLIO 2008, N. 146

Art 3.

Patenti per il comando e la condotta di unita' da diporto

  1. Le patenti per il comando e la condotta delle unita' da diporto aventi una lunghezza fino a 24 metri, sono rilasciate per le seguenti specie di navigazione: a) entro dodici miglia dalla costa; b) senza alcun limite dalla costa.

  2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta delle unita' a motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario e dei motovelieri.

  3. A richiesta dell'interessato le patenti di cui al comma 1 possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unita' a motore.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 29 LUGLIO 2008, N. 146

Art 4.

Patente per il comando delle navi da diporto

  1. La patente per navi da diporto abilita al comando delle unita' destinate alla navigazione da diporto, aventi una lunghezza superiore a 24 metri.

  2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre unita' da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri a motore o a vela, a vela con motore ausiliario e motoveliero.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 29 LUGLIO 2008, N. 146

Art 5.

Requisiti fisici per il conseguimento delle patenti nautiche

  1. Non possono ottenere le patenti nautiche di cui agli articoli 3 e 4, ne' la convalida delle stesse, coloro che siano affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali indicate nell'allegato A) al presente regolamento che impediscono di svolgere con sicurezza le operazioni inerenti la patente da conseguire o da convalidare.

  2. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, e' effettuato dall'ufficio dell'unita' sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medicolegale. L'accertamento puo' essere effettuato altresi' da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanita', o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In ogni caso l'accertamento e' effettuato presso la struttura pubblica di appartenenza o all'interno di gabinetti medici dotati delle necessarie attrezzature.

  3. Quando dalle constatazioni obiettive e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili si evidenziano malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali, il sanitario puo' rilasciare certificazione di idoneita', solo quando accerti e dichiari che le stesse non pregiudicano la sicurezza della navigazione alla quale la patente abilita. L'interessato, a proprie spese, puo' richiedere di essere sottoposto a visita da parte della commissione medica locale di cui al comma 6.

  4. Nei casi dubbi o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneita' puo' essere demandato alla commissione medica locale di cui al comma 6, che indica anche l'eventuale termine entro il quale effettuare il successivo controllo, cui e' subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente.

  5. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici e' demandato alle commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unita' sanitarie locali del capoluogo di provincia nei riguardi: a) dei mutilati e minorati fisici;

    1. di coloro per i quali ne e' fatta richiesta dalla autorita' marittima o dal prefetto;

    2. di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di

    cui al comma 2, dubbi circa l'idoneita' e la sicurezza della

    condotta dell'unita' da diporto.

  6. La commissione medica locale, in relazione alle minorazioni fisiche e alle eventuali protesi correttive, puo' stabilire per i soggetti indicati alla lettera a) del comma 5 termini di validita' delle patenti ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta.

  7. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 6 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti e della navigazione. Questi decide avvalendosi del parere espresso dagli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Analogamente il Ministro decide per i ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti...

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