DECRETO 29 luglio 2008, n. 146 - Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto

Coming into Force21 Dicembre 2008
Enactment Date29 Luglio 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/09/22/008G0166/CONSOLIDATED/20180129
Published date22 Settembre 2008
Official Gazette PublicationGU n.222 del 22-09-2008 - Suppl. Ordinario n. 223
TITOLO I Procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto
Art 1.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro per i rapporti con le regioni

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (parte navigazione marittima);

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed in particolare l'articolo 65, secondo cui il Ministero dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta il regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni recante norme sulla navigazione da diporto;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 30 agosto 1977, recante approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unita' da diporto;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1992, n. 566, recante regolamento sull'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1994, n. 536, recante regolamento sul comando e sulla condotta delle unita' da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121, recante regolamento sull'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 31 marzo 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota prot. n. 8513 del 24 luglio 2008; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento riguardano le procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, d'ora in poi «Codice», la disciplina delle patenti nautiche e la sicurezza della navigazione da diporto.

Art 2.

Costruzione delle imbarcazioni da diporto

  1. La dichiarazione di costruzione e' facoltativa per le imbarcazioni da diporto.

  2. Alle imbarcazioni da diporto iscritte nel registro delle navi in costruzione si applicano le disposizioni del libro II, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.

  3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il titolo di proprieta' per l'iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto e' costituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione.

Art 3.

Iscrizione delle navi da diporto

  1. Per l'iscrizione nei registri delle navi da diporto il proprietario presenta all'autorita' competente il titolo di proprieta' in una delle forme previste dall'articolo 10, comma 1, del presente regolamento, ovvero l'estratto del registro delle navi in costruzione e il certificato di stazza, unitamente al certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi gia' di nazionalita' estera.

  2. Qualora il proprietario di una nave da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprieta' e' sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario, dal quale risultino le generalita' del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unita'.

Art 4.

Uffici decentrati detentori dei registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto

  1. I registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 15 del codice, sono tenuti anche dagli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come individuati dall'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 179 del 3 agosto 2006.

Art 5.

Iscrizione di imbarcazioni da diporto autocostruite

  1. Il proprietario di un'unita' da diporto autocostruita ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del codice puo' richiedere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto presentando, in luogo del titolo di proprieta', una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, corredata della documentazione fiscale attestante l'acquisto dei materiali necessari alla costruzione.

  2. La documentazione tecnica per l'iscrizione delle unita' autocostruite e' costituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.

  3. Le imbarcazioni da diporto iscritte ai sensi del presente articolo possono essere immesse sul mercato solo dopo il decorso di cinque anni dalla data di iscrizione, previo espletamento delle procedure necessarie per la valutazione della conformita' CE, di cui all'articolo 9 del codice.

Art 5.

Iscrizione di imbarcazioni da diporto autocostruite

  1. Il proprietario di un'unita' da diporto autocostruita ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del codice puo' richiedere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto presentando, in luogo del titolo di proprieta', una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, corredata della documentazione fiscale attestante l'acquisto dei materiali necessari alla costruzione.

  2. La documentazione tecnica per l'iscrizione delle unita' autocostruite e' costituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni. 1

  3. Le imbarcazioni da diporto iscritte ai sensi del presente articolo possono essere immesse sul mercato solo dopo il decorso...

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