DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2011, n. 65 - Regolamento recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. (11G0102)

Coming into Force25 Maggio 2011
Published date10 Maggio 2011
Enactment Date11 Marzo 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/05/10/011G0102/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.107 del 10-05-2011
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 4, 14 e 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare, gli articoli 13 e 14;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare, gli articoli 7 e 21, comma 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ed in particolare, gli articoli da 14 al 21;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza dell'8 novembre 2010;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 2011;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1

Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

  1. In attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli Organismi indipendenti di valutazione della performance in luogo dei Servizi di controllo interno, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e al fine di introdurre ulteriori misure di razionalizzazione e di coordinamento nell'ambito dell'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 14:

      1) il comma l e' sostituito dal seguente:

      1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione e alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualita' e all'impatto della regolamentazione.

      ;

      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

      2. Sono uffici di diretta collaborazione:

      a) la segreteria del Ministro;

      b) l'Ufficio di Gabinetto;

      c) l'Ufficio legislativo;

      d) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;

      e) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

      ;

      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

      3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa e degli enti e organismi del Ministero; assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi costituzionali e nelle altre attivita' istituzionali di interesse del dicastero; coordina le attivita' degli uffici di diretta collaborazione, dai quali e' informato e aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza, al fine di assicurare l'unitarieta' dell'attivita' di supporto al vertice politico; assolve ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge; d'intesa con i responsabili, definisce, ad eccezione degli uffici di cui ai commi 7 e 8, l'organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione e assegna ad essi il relativo personale; esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto, nonche' per il personale militare impiegato presso gli altri uffici di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente.

      ;

      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

      5. Il Ministro puo' nominare un Consigliere giuridico con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative in ambito giuridico e normativo adottate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei rapporti istituzionali. Il Consigliere giuridico e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, nonche' fra docenti universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Se nominato, il Consigliere giuridico, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa con il capo dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro.

      ;

      5) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

      6. Il Ministro puo' nominare un Consigliere militare con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative nelle materie di interesse militare. In particolare la consulenza si esplica per l'elaborazione delle direttive in materia di politica militare e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico anche per quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. Nella sua opera si raccorda per ogni necessita' con lo Stato maggiore della difesa e con gli altri competenti...

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