Art
1.
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la convenzione stipulata in data 1 agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la concessionaria SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplina la concessione di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;
Visto l'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1986, che ha introdotto in via permanente il servizio pubblico videotel in campo nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986;
Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1986 concernente la scelta dello standard relativo al servizio videotel, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di attuazione della direttiva 90/387/CEE concernente l'istituzione del mercato interno per i servizi di telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni;
Visto l'art. 54 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega per l'attuazione della direttiva CEE n. 90/388 in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, con il quale e' stata recepita la direttiva 90/388/CEE;
Riconosciuta l'esigenza di fissare norme di comportamento per i fornitori dei servizi audiotel e videotel;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina il contenuto e le modalita' di fornitura e fruizione di informazioni o prestazioni dei servizi audiotex e videotex, fissando le norme di comportamento per ciascuno dei soggetti interessati di cui all'art. 2.
Art
2.
Definizione dei servizi audiotex e videotex e dei soggetti interessati
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Agli effetti del presente regolamento si intende per:
servizi audiotex, tutti i servizi che consentono, tramite l'uso di specifiche numerazioni della rete telefonica commutata, l'accesso, a pagamento, da parte degli utenti telefonici, a informazioni o prestazioni, di tipo vocale, testuale o grafico, rese disponibili da fornitori, direttamente ovvero tramite centri servizi, e contraddistinte da "modalita' di espletamento", "caratteristiche e contenuti", "procedure di esercizio" quali, in particolare, descritte nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento;
servizi videotex, quei servizi che consentono, tramite l'uso di specifiche numerazioni della rete di telecomunicazioni nonche' di codici alfanumerici di indirizzamento, l'accesso, a pagamento, da parte degli utenti della rete, a informazioni o prestazioni, di tipo testuale o grafico e strutturate secondo gli standard videotex internazionali, rese disponibili da fornitori, direttamente ovvero tramite centri servizi, e contraddistinte da "modalita' di espletamento", "caratteristiche e contenuti", "procedure di esercizio" quali, in particolare, descritte nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento;
gestore della rete, la societa' che gestisce la rete pubblica di telecomunicazioni su cui sono trasportate le informazioni o prestazioni audiotex e videotex;
gestore del centro servizi, il soggetto che, con l'utilizzo di opportuni apparati, consente all'utente di acquisire le informazioni o prestazioni messe a disposizione dai fornitori delle stesse e distribuite mediante la rete pubblica di telecomunicazioni;
fornitore di informazioni o prestazioni, il soggetto che professionalmente fornisce informazioni o prestazioni audiotex e videotex in forza di contratto con il centro servizi e nel rispetto del presente regolamento; il centro servizi puo' anche operare direttamente come "fornitore di informazioni o prestazioni";
utente, qualsiasi soggetto che, in quanto utente della rete pubblica di telecomunicazioni, acceda a informazioni o prestazioni audiotex e videotex.
In tutti i casi in cui le informazioni o prestazioni, da fornire tramite servizi audiotex e videotex, attengano a tipo di attivita', il cui esercizio professionale, in relazione alla loro natura o contenuto, e' subordinato, da parte della vigente legislazione, al ricorrere di determinati requisiti soggettivi in capo agli esercenti le attivita' medesime, tali requisiti devono essere posseduti anche dai fornitori di informazioni o prestazioni audiotex e videotex.
Art
4.
Volgarita', indecenza, convinzioni morali, civili e religiose, dignita' della persona, sicurezza e salute
Le informazioni o prestazioni audiotex e videotex sono di norma destinate ai maggiori di 18 anni, salvo quanto disposto dall'art. 6.
Le informazioni o prestazioni audiotex e videotex non devono offendere la dignita' della persona, non devono evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalita', non devono esaltare alcuna forma di violenza, non devono offendere convinzioni religiose ed ideali, non devono indurre a comportamenti discriminatori o pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non devono arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni ne' pregiudizio all'autodeterminazione economica.
Le informazioni o prestazioni audiotex e videotex non devono indurre l'utente all'uso di bevande alcooliche, tabacco, stupefacenti e farmaci.
Le informazioni o prestazioni audiotex e videotex non devono comunque presentare forme e contenuti a carattere erotico, pornografico od osceno.
Art
6.
Servizi rivolti ai minori
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Le informazioni o prestazioni audiotex e videotex destinate ai minori non devono:
avere contenuti che possano danneggiarli psichicamente o moralmente o rappresentare una minaccia, anche indiretta, alla loro salute, sicurezza e crescita;
abusare della loro naturale credulita' o mancanza di esperienza e del loro senso di lealta';
far leva sui loro bisogni di affetto e protezione.
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In particolare, fermo restando quanto disposto dagli articoli 3 e 4, questi servizi non devono:
indurre a violare norme di comportamento sociale generalmente accettate;
indurre a compiere azioni, od esporsi a situazioni pericolose;
invitare a ripetere la chiamata allo stesso o ad altri servizi audiotex e videotex.
Il costo delle informazioni o prestazioni destinate ai minori non deve superare la seconda fascia tariffaria audiotex e la loro durata non puo' superare i quattro minuti; dopo tale termine la linea deve essere disconnessa automaticamente da parte del centro servizi o del fornitore di informazioni o prestazioni, salvo quanto disposto dall'art. 22, comma 1.
Sono vietati i servizi...