DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 533 - Regolamento recante norme sulla costituzione di societa' miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali

Coming into Force05 Novembre 1996
Published date21 Ottobre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/10/21/096G0554/ORIGINAL
Enactment Date16 Settembre 1996
Official Gazette PublicationGU n.247 del 21-10-1996
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Soggetti

  1. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere accessorie connesse, necessarie al loro corretto svolgimento, la costituzione delle societa' di cui all'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ed all'art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e' promossa da uno o piu' enti locali. Di tali societa' possono essere soci le regioni, altre amministrazioni pubbliche, anche statali, e societa' a partecipazione pubblica.

  2. Il capitale delle societa' di cui al comma 1 e' stabilito in misura non inferiore a un miliardo di lire.

  3. L'atto costitutivo e lo statuto riservano all'ente promotore una partecipazione non inferiore al quinto del capitale sociale. Nel caso di piu' enti promotori, tale clausola riguarda almeno uno di essi.

  4. La partecipazione azionaria di maggioranza delle societa' di cui al comma 1, non inferiore al cinquantuno per cento, e' assunta da imprenditori individuali o da societa', singolarmente o raggruppati per lo scopo. Il socio privato di maggioranza e' scelto dall'ente o dagli enti promotori mediante una procedura concorsuale ristretta, assimilata all'appalto concorso di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, con le specificazioni ed integrazioni disposte dagli articoli seguenti.

  5. All'azionariato diffuso e' riservata una quota determinata del capitale sociale. I soci pubblici e il socio privato di maggioranza definiscono di comune accordo, dopo la costituzione della societa', la misura della predetta quota e le modalita' del suo collocamento. Si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla...

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