IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce l'Agenzia industrie difesa rinviando ad apposito regolamento la definizione delle norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento della stessa;
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1998, concernente gli enti e stabilimenti industriali della Difesa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;
Considerato che la competente commissione del Senato della Repubblica non si e' espressa nel termine previsto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Principi generali
Il presente regolamento disciplina lo statuto, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, d'ora in avanti "agenzia", nel rispetto delle esigenze connesse al ruolo e ai compiti assegnati all'agenzia e della necessita' di assicurare il piu' efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali disponibili.
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L'agenzia informa le proprie attivita' a criteri di economicita', efficienza ed efficacia della gestione e all'obiettivo della trasformazione, anche mediante accorpamento, in societa' per azioni delle unita' produttive ed industriali di cui all'articolo 3, comma 1, secondo le procedure che verranno definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'agenzia opera, in particolare, attraverso:
la programmazione strategica ed operativa degli obiettivi;
il confronto con il mercato per le singole linee produttive;
la redazione di un autonomo bilancio preventivo e consuntivo in base ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con la disciplina recata dal presente regolamento;
la tenuta di una contabilita' industriale per ciascuna unita' produttiva e per programma di attivita';
il controllo e la verifica delle attivita' e la valutazione dei risultati.
Con il decreto di cui al comma 2 possono essere definite le modalita' per l'alienazione delle unita' produttive ed industriali, assicurando al personale il diritto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.