DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2000, n. 424 - Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, a norma dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Coming into Force06 Febbraio 2001
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Published date22 Gennaio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/01/22/001G0023/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date15 Novembre 2000
Official Gazette PublicationGU n.17 del 22-01-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce l'Agenzia industrie difesa rinviando ad apposito regolamento la definizione delle norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento della stessa;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1998, concernente gli enti e stabilimenti industriali della Difesa;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;

Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;

Considerato che la competente commissione del Senato della Repubblica non si e' espressa nel termine previsto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Principi generali

  1. Il presente regolamento disciplina lo statuto, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, d'ora in avanti "agenzia", nel rispetto delle esigenze connesse al ruolo e ai compiti assegnati all'agenzia e della necessita' di assicurare il piu' efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali disponibili.

  2. L'agenzia informa le proprie attivita' a criteri di economicita', efficienza ed efficacia della gestione e all'obiettivo della trasformazione, anche mediante accorpamento, in societa' per azioni delle unita' produttive ed industriali di cui all'articolo 3, comma 1, secondo le procedure che verranno definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'agenzia opera, in particolare, attraverso:

    1. la programmazione strategica ed operativa degli obiettivi;

    2. il confronto con il mercato per le singole linee produttive;

    3. la redazione di un autonomo bilancio preventivo e consuntivo in base ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con la disciplina recata dal presente regolamento;

    4. la tenuta di una contabilita' industriale per ciascuna unita' produttiva e per programma di attivita';

    5. il controllo e la verifica delle attivita' e la valutazione dei risultati.

  3. Con il decreto di cui al comma 2 possono essere definite le modalita' per l'alienazione delle unita' produttive ed industriali, assicurando al personale il diritto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Natura giuridica e sede dell'agenzia

  1. L'agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ed e' dotata, in ragione dell'attivita' industriale che svolge, di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e, nei limiti e con le forme previsti dall'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo n. 300 del 1999 nonche' dal presente regolamento, organizzativa. Ha sede in Roma, presso locali gia' nella disponibilita' del Ministero della difesa.

Art 2.

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Art 3.

Scopi e attivita'

  1. L'agenzia assicura, secondo criteri di imprenditorialita', efficienza ed economicita', la gestione coordinata ed unitaria delle attivita' delle unita' produttive ed industriali della Difesa, di cui alla tabella c) allegata al decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1998, indicate con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, d'ora in avanti, rispettivamente "unita'" e "Ministro", il primo dei quali da adottare ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

  2. Ai fini di cui al comma 1, con determinazione dell'amministrazione della Difesa sono individuati il patrimonio delle unita' da attribuire alla gestione dell'agenzia ed i beni da trasferire alla stessa.

  3. Per la definizione e per il perseguimento degli specifici obiettivi dell'agenzia, nonche' per la verifica, da parte del Ministro, dei risultati raggiunti, il direttore generale dell'agenzia stipula ogni tre anni con il Ministro stesso una convenzione ai sensi e con i contenuti previsti dall'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 300 del 1999. In ragione di specifiche esigenze, la convenzione puo' essere modificata su proposta di entrambe le parti.

  4. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'agenzia, nel rispetto, in quanto applicabili, dei principi che regolano la concorrenza e il mercato, puo' stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici e privati per la fornitura o l'acquisizione di beni e servizi, nonche' partecipare a consorzi anche internazionali e a societa' previa autorizzazione del Ministro.

Art 3.

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Art 4.

Vigilanza

  1. L'agenzia e' posta sotto la vigilanza del Ministro, che puo' esercitarla anche avvalendosi del Segretario generale della Difesa.

  2. Il Ministro, in particolare:

    1. emana, anche sulla base degli elementi forniti dal direttore generale dell'agenzia, direttive generali in ordine al perseguimento degli obiettivi definiti nella convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e alla riorganizzazione delle unita', anche mediante accorpamento, e delle relative missioni;

    2. approva, su proposta del direttore generale dell'agenzia, gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), il bilancio preventivo e' approvato entro il 31 dicembre di ogni anno;

    3. autorizza l'agenzia a partecipare, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, a consorzi anche internazionali e a societa' che operano nei settori imprenditoriali in cui opera l'agenzia;

    4. puo' richiedere al direttore generale dell'agenzia dati e notizie sull'attivita' svolta e disporre ispezioni anche al fine di accertare l'osservanza delle direttive impartite ed il conseguimento dei risultati prefissati;

    5. puo' indicare specifiche attivita' che l'agenzia deve intraprendere.

  3. I regolamenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), in assenza di rilievi, diventano esecutivi trascorsi quarantacinque giorni dalla trasmissione. Con riferimento al regolamento di contabilita', entro i predetti quarantacinque giorni il Ministro acquisisce il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art 4.

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Art 5.

O r g a n i

  1. Sono organi dell'agenzia il direttore generale, d'ora in avanti "direttore", il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti.

  2. L'incarico di direttore e' conferito in conformita' alle disposizioni di cui...

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