DECRETO LEGISLATIVO 28 novembre 1997, n. 459 - Riorganizzazione dell'area tecnicoindustriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c) , della legge 28 dicembre 1995, n. 549

Coming into Force17 Gennaio 1998
Published date02 Gennaio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/01/02/097G0494/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date28 Novembre 1997
Official Gazette PublicationGU n.1 del 02-01-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c), recante delega al Governo per procedere alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi compiti, attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produttivi, anche attraverso accorpamenti;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;

Acquisiti il parere del Consiglio superiore delle Forze armate e quelli delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Classificazione degli enti

  1. Gli enti dell'area tecnicoindustriale ed i centri tecnici dell'area tecnicooperativa del Ministero della difesa si distinguono in enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata ed enti dipendenti dal Segretario generale.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c), recante delega al Governo per procedere alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi compiti, attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produttivi, anche attraverso accorpamenti;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;

Acquisiti il parere del Consiglio superiore delle Forze armate e quelli delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata

  1. Gli enti hanno autonomia gestionale nell'ambito dei programmi di lavoro disposti annualmente dagli organi di cui al comma 3, attendono ai compiti relativi alle attivita' amministrativocontabili, secondo quanto previsto dalle norme di contabilita' generale dello Stato e sono altresi' obbligati a provvedere alla tenuta di una contabilita' analitica industriale a decorrere dal 1 gennaio 1998.

  2. I direttori degli enti, al fine di ottimizzare i procedimenti connessi all'attuazione dei programmi di lavoro annuali secondo i relativi piani di spesa, provvedono autonomamente sia alle necessarie acquisizioni di beni e servizi sia alla gestione delle risorse disponibili, per il pieno raggiungimento degli obiettivi individuati dai programmi medesimi.

  3. Al termine del procedimento di ristrutturazione di ciascuno degli enti nell'ambito dell'attivita' di pianificazione generale delle Forze armate, per la successiva definizione dei conseguenti programmi tecnicooperativi la responsabilita' della manutenzione e della sperimentazione dei beni funzionali all'impiego dello strumento militare e' affidata ai competenti ispettorati di Forza armata.

  4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, detti enti ricevono il programma di lavoro annuale con il piano di spesa nonche' le risorse finanziarie suddivise in specifici capitoli come appresso denominati;

    1. capitolo esecuzione programma operativo;

    2. capitolo funzionamento della struttura amministrativa e tecnica;

    3. capitolo ammodernamento e potenziamento della struttura tecnica;

    4. capitolo competenze al personale.

  5. Ogni modificazione dei programmi richiede il contestuale adeguamento dell'entita' delle poste di cui ai pertinenti capitoli di spesa, anche tenendo conto dei maggiori oneri derivanti dalla necessita' di riorganizzare i processi di manutenzione programmata.

Art 2.

Enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata

  1. Gli enti hanno autonomia gestionale nell'ambito dei programmi di lavoro disposti annualmente dagli organi di cui al comma 3, attendono ai compiti relativi alle attivita' amministrativocontabili, secondo quanto previsto dalle norme di contabilita' generale dello Stato e sono altresi' obbligati a provvedere alla tenuta di una contabilita' analitica industriale a decorrere dal 1 gennaio 1998.

  2. I direttori degli enti, al fine di ottimizzare i procedimenti connessi all'attuazione dei programmi di lavoro annuali . . ., provvedono autonomamente sia alle necessarie acquisizioni di beni e servizi sia alla gestione delle risorse disponibili, per il pieno raggiungimento degli obiettivi individuati dai programmi medesimi.

  3. Al termine del procedimento di ristrutturazione di ciascuno degli enti nell'ambito dell'attivita' di pianificazione generale delle Forze armate, per la successiva definizione dei conseguenti programmi tecnicooperativi la responsabilita' della manutenzione e della sperimentazione dei beni funzionali all'impiego dello strumento militare e' affidata ai competenti ispettorati di Forza armata.

    4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, gli enti di cui al presente articolo ricevono il programma di lavoro annuale con l'indicazione delle risorse finanziarie stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio.

  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 SETTEMBRE 2005, N. 201.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Personale degli enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata

  1. Il direttore dell'ente, nominato con decreto del Ministro della difesa, e' scelto tra il personale militare con grado non inferiore a colonnello o gradi equipollenti. Il direttore, individuato in relazione alle esperienze maturate nel settore tecnicoindustriale, ricopre l'incarico per un periodo di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze di impiego della Forza armata di appartenenza e sempre che l'attivita' svolta risulti adeguata agli obiettivi prefissati.

  2. Il direttore:

    1. formula proposte ai fini della predisposizione dei programmi di lavoro;

    2. cura l'attuazione dei programmi stessi, anche mediante l'affidamento della gestione di singoli progetti a personale dipendente appositamente incaricato, determinando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;

    3. esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti assegnati;

    4. determina, informandone le...

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